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Ordinanza — n. 34803/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax appeal after taxpayer opts for simplified settlement under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34803/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Revenue Agency inadmissible because the taxpayer voluntarily opted for a simplified tax settlement under Law 197/2022. Although the taxpayer had previously lost at the regional level regarding the agency's standing and late filing, the new settlement procedure extinguished the ongoing litigation. Consequently, the court ruled that the process must be terminated and the costs borne by the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197; Art. 1 comma 198 della legge 29/12/22 n. 197: The voluntary adoption of the simplified tax settlement procedure by the taxpayer results in the extinction of the judicial process, rendering any pending appeals inadmissible.

Parole chiave

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simplified tax settlement Law 197/2022 extinction of process tax appeal inadmissibility revenue agency standing differimento dell'imposizione ricupero d'imposta rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197
Consideratoche: 5.Con memoria depositata il 6.10.2023 parte contribuente rende noto chesi è avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197.
Art. 1 comma 194 della legge 29/12/22 n. 197
Consideratoche: 5.Con memoria depositata il 6.10.2023 parte contribuente rende noto chesi è avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n.
Art. 1 comma 198 della legge 29/12/22 n. 197
Consideratoche: 5.Con memoria depositata il 6.10.2023 parte contribuente rende noto chesi è avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
"doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
art. 1 comma 198 legge 197/22
Alla luce di quanto precededev’essere senz’altro dichiarata l’ estin- zione del processo e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732
115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184
Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284
8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5563 /20 22 R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Oggetto: definizioneagevolata - estinzione GUNNYTRANSPORT DI MANGONI BARBARA C. S.A.S., in persona del legale rappresentante p. t., BARBARA MANGONI , nonché quest’ultima inproprio, rappresentati e difesi dall’Avv. F abio Pace (PEC : ) domicili ati presso la Cancelleria della Cortedi cassazione ;

–controricorrenti – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lom- bardia,n.3088/1/2021 depositata il 18 agosto 20 21 , non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalConsigliere dott. Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia hadichiarato inammissibile l’appello proposto dall ’agente della riscos- sioneavverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milanon.177/ 3/2020, la quale ha accolto i l ricors o introduttivo della societàGunny Transport di Mangoni Barbara C.

S.a.s. e di Barbara Mangoni avverso l’estratto di ruolo e le relative 1 1 cartelle di paga- mento. Le cartelle hanno ad oggetto II.DD. e IVA relativ amente agli annidi imposta 2004 - 2009, e il ricorso introduttivo è sta t o notificato ancheall’Agenzia delle Entrate che , fin dal primo grado , ha eccepito il propriodifetto di legittimazione. 2.La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso, compen- sando le spese, con la seguente motivazione: «Letti gli atti, valutate le prove documentali prodotte in giudizio, verificata la correttezza delle notifiche del ricorso alle controparti; la Commissione ritiene di acco- gliere il ricorso stante le mancate costituzioni in giudizio di talune con- troparti resistenti, in particolare dell'Agenzia delle Entrate per la Ri- scossione, sulle quali grava l'onere del provare le corrette notifiche delle cartelle impugnate con il ruolo, nonché le eventuali notifiche di altri atti interruttivi, sì da contrastare l'eccepita decadenza/prescri- zione sollevata dal ricorrente.». 3.La CTR ha dichiara to inammissibile l'appello di ADER, con la se- guente motivazione:

«La Commissione, presa visione della documen- tazione allegata dalle parti in giudizio, dichiara l'appello inammissibile. Preliminarmente, si affronta l'eccezione sollevata da parte contri- buente circa l'ammissibilità della costituzione in giudizio di parte pub- blica attraverso avvocato di Libero Foro. Come già ribadito da questa Commissione tributaria più volte, l'Agente per la Riscossione, a norma degli artt. 1 comma 8 DL 193/2016 e 11 comma 2 d.lgs 546/92 è tenuta a stare in giudizio tramite l'avvocatura dello Stato territorial- mente competente oppure attraverso i propri dipendenti.

Nel caso di specie, invece, l'Ufficio si è avvalso di avvocato di libero foro e per tale motivo il suo appello non può essere dichiarato a norma di legge e pertanto deve essere dichiarato illegittimo.Questi giudici, inoltre, rile- vano che l'appello dell'Agenzia per la riscossione risulta essere, oltre che inammissibile, anche tardivo in quanto depositato presso la Com- missione in data 3 agosto 2020 e quindi ben oltre il termine fissato dalla legge all'art. 327 cpc di 60 giorni che decorre dal giorno del de- posito della sentenza di primo grado che, nel caso di specie, è il 13 gennaio 2020.». 4.Avverso la decisione propon e ricorso per Cassazione l’ADER per due motivi, cui resist ono le contribuenti con controricorso.

Anteriormente all’udienza,con nota depositata il 6 ottobre 202 3 le contribuenti hanno reso noto di aver adito alla definizione agevolata di cui alla l. n.197/2022offrendo a corredo documentazione sull’intervenuto paga- mento. Consideratoche: 5.Con memoria depositata il 6.10.2023 parte contribuente rende noto chesi è avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197. 6.Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la presen- tazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. 6.1.

Parte contribuente ha anchedepositato contestualmente alla me- moria la ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica di tal i domande,nonché ricevuta del versamento tramite F24, per parte delle cartelle della prima ed unica rata, per altra parte delle cartelle della prima rata, e non risulta, allo stato, notificato alcundiniego della defi- nizione.

7. Alla luce di quanto precededev’essere senz’altro dichiarata l’ estin- zione del processo e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22.

8. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defini- zione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrent i , del c.d. "doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5,15 settembre 2022, n. 27244). P.