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Ordinanza — n. 34795/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; tax dispute extinguished by simplified settlement agreement under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34795/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed the cassation appeal against the Regional Tax Commission's rejection of the taxpayer's appeal. The taxpayer had previously lost both first and second instance proceedings regarding tax assessment and sanctions. However, the case was extinguished before the final ruling because the taxpayer filed a simplified settlement agreement under Law 197/2022 and paid the required amounts.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 186 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197; Art. 1, comma 198 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197: The filing of a simplified settlement agreement by one co-obligator in a joint liability tax dispute extinguishes the entire proceeding, rendering subsequent cassation appeals inadmissible.

Parole chiave

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simplified tax settlement joint tax liability extinction of proceedings Law 197/2022 cassation appeal inadmissibility tax co-obligation simplified payment procedure sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197
per motivazione apparente della CTR a fronte di motivo di appello con cui sono stati contestati il difetto assoluto di motivazione dell’avviso di accertamento, la carenza dei presupposti per la sussistenza dell’obbligazione tributaria, la violazione dell’art. 109 TUIR.
Art. 1, comma 194 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197
per motivazione apparente della CTR a fronte di motivo di appello con cui sono stati contestati il difetto assoluto di motivazione dell’avviso di accertamento, la carenza dei presupposti per la sussistenza dell’obbligazione tributaria, la violazione dell’art. 109 TUIR.
Art. 1, comma 198 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197
per motivazione apparente della CTR a fronte di motivo di appello con cui sono stati contestati il difetto assoluto di motivazione dell’avviso di accertamento, la carenza dei presupposti per la sussistenza dell’obbligazione tributaria, la violazione dell’art. 109 TUIR.
Art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
"doppio contributo unifi- cato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
art. 1 comma 198 legge 197/22
per motivazione apparente della CTR a fronte di motivo di appello con cui sono stati contestati il difetto assoluto di motivazione dell’avviso di accertamento, la carenza dei presupposti per la sussistenza dell’obbligazione tributaria, la violazione dell’art. 109 TUIR.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732
115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184
31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284
8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244
39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21810/2022R.G. proposto da PISTONELETIZIA, quale socia della società S. G. RAPPRESENTANZE S.a.s.di Galletta Giovanni, rappresentata e difesa dall’Avv Gianfilippo Ceccio(pec: avv.gianfilippoceccio@pec.giuffre.it ) elettivamente domi- ciliata in Roma, Via del Gesù n. 62, presso lo studio dell'Avv. Luigi Ragno,(pec: ) ; –ricorrente – contro Oggetto: definizione agevolata AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

–controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale d ella Si- cilia,Sez. staccata di Messina, n. 1102/ 2/ 2022, depositata in data 08/02/2022,non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale d ella Sicilia, Sez.staccata di Messina , ha rigettato l’appello proposto da Pistone Le- tizia,quale socia della società S. G. R appresentanze S.a.s. di Galletta Giovanni,avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale diMessina n. 386/ 6/ 2019 la quale ha r i gettato i l ricors o introduttivo della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. TYX02EV00601/2017 per II.DD. e IVA relativ o a ll’ ann o di imposta 2012. 2.L’Agenzia delle Entrate con il suddetto atto impositivo ha contestato unmaggiore reddito di impresa, oltre sanzioni ed interessi, ed è stato notificatoalla società S. G.

Rappresentanze S.a.s. di Galletta Gio- vanni,in persona del legale rappresentante Galletta Giovanni France- sco ed a Sapienza Salvatore Carmelo, nella qualità di socio, i quali hannoimpugnato separatamente l’avviso suddetto. 3.Sia in primo che in secondo grado la prospettazione della contri- buenteè stata disattesa , sia sul piano delle questioni preliminari tra le quali il difetto di legittima sottoscrizione dell’atto impositivo e il difetto di motivazione dello stesso, sia nel merito, tanto quanto alla sussi- stenza dell’obbligazione tributaria, quanto alla misura delle sanzioni.

Sonocosì state confermate le riprese ad imposizione. 4.Avverso la sentenza propon e ricorso per Cassazione la contribuente perdue motiv i , cui resist e l ’Agenzia con controricorso. Consideratoche: 5.1. Con il primo motivo di ricorso - in relazione all’articolo 360 primo comma n.4 cod. proc. civ. – viene dedotta la v iolazione dell’articolo 132 n. 4 cod. proc. civ. per motivazione apparente della CTR a fronte di motivo di appello con cui sono stati contestati il difetto assoluto di motivazione dell’avviso di accertamento, la carenza dei presupposti per la sussistenza dell’obbligazione tributaria, la violazione dell’art. 109 TUIR. 5.2.

Con il secondo motivo la ricor rente - in rapporto all’articolo 360 primo comma n.4 cod. proc. civ. –prospetta la v iolazione degli artt. 14 e 29 d.lgs. 31 dicembre 1992,n.546, e 101, 102 e 354 cod. proc. civ., per aver la CTR deciso in ordine allalegittimità o meno dell’atto di ac- certamento n. TYX02EV00601/2017,notificato alla odierna ricorrente, quale socia della società S. G.Rappresentanze S.a.s. di Galletta Gio- vanni, notificato anche a lla società e ad ulteriori soci senza che ciò provocasse la riunione tra i processi pendenti, pur in presenza di liti- sconsorzio necessario.

6. Con nota depositata il 18 ottobre 2023 parte contribuente rende noto che la società S. G.Rappresentanze S.a.s. di Galletta Giovanni nelle more si è avvalsa delle disposizioni in materia di definizione age- volata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197. 7.Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la presen- tazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. 7.1.

Parte contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta presentazione in viatelematica della domand a nonch é ricevuta del ver- samentotramite F24, per l’avviso impugnat o e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione. Nel dettaglio, la documentazione prodotta, per quanto qui interessa, è la seguente: -copia della domanda di definizione agevolata delle controversie tri- butarie pendenti, articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 di- cembre 2022 n. 197; -copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione prot. 23070716203240398 del 7.7.2023; -copia della quietanza di pagamento degli importi dovuti ai fini della definizione agevolata della lite; -copia dell’avviso di accertamento n. TYX02EV00601/2017.

8. Alla luce di quanto precede, tenuto conto che la definizione presen- tata di un coobbligato esplica effetti anche a favore degli altri coobbli- gati e che nel caso di specie il soggetto che ha definito è una società di persone,dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processo e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22.

9. Stante l’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defini- zione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unifi- cato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).

P.Q.M.

La Cort