Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic filing of termination notice under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceedings extinguished following the automatic filing of a termination notice by the tax authority. The lower court ruled that the process ended under Article 1, paragraphs 198 and 200 of Law No. 197/2022, which mandates extinction upon such filing unless parties request a hearing. Consequently, the court dismissed the appeal as the procedural basis for continuing the case no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a termination notice is filed in compliance with the new law, the civil proceedings are automatically extinguished without the need for a specific judicial declaration, unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.807/2023 R.G. proposto da : BOZZI PAOLA, rappresenta e difesa dell’AvvMANZI ANDREA unitamente all'Avv RAGGI NICOLO' Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e difensa dall’Avvocatura Generale Dello Stato. avverso SENTENZA dellaCOMM.TRIB.REG. LIGURIA n.617/2/2022 depositata il 14/07/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 07/12/2023 Il Presidente