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Ordinanza — n. 34790/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing; non-constituted party ordered to pay costs and duplicate fee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34790/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Maria Rosa Dimasi's appeal inadmissible because it was not filed within the statutory deadline. Although the tax agency responded with a counter-appeal, the Court ruled that the lack of timely deposit rendered the appeal procedurally impossible regardless of the opposing party's actions. Consequently, the appeal was dismissed, and Dimasi was ordered to pay the agency's costs and a duplicate uniform contribution fee.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 156 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002: An appeal not filed within the peremptory time limit is inadmissible ex officio, and the failure to deposit the appeal does not cure the defect, resulting in the loss of the case and the obligation to pay costs and a duplicate fee.

Parole chiave

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improcedibility appeal peremptory time limit non-constituted party duplicate uniform fee ex officio declaration contenzioso tributario procedura di ricupero d'imposta differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Il ricorso di Maria Rosa Dimasi non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 cod.
Art. 156 c.p.c.
6420/1981); invero, il principio - sancito dall'art. 156 c od.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 369 cod. proc. civ
Il ricorso di Maria Rosa Dimasi non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 cod. proc. civ.; esso,quindi, è improcedibile ex art.
art. 369 c.p
Il ricorso di Maria Rosa Dimasi non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 4859/1981
Cass., Sez. U., n. 6420/1981
Cass. n. 12894/2013
Cass. n. 24686/2014
12894/2013;Cass. n. 24686/2014; Cass.
Cass. n. 24453/2017
24686/2014; Cass. n. 24453/2017; Cass.
Cass. n. 41967/2021
24453/2017; Cass. n. 41967/2021).
Cass. n. 26529/2017
Cass. n. 22092/2019
Cass. n. 22092/2019; Cass.
Cass., Sez. U., n. 20621/2023
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19537-2022 RG proposto da: DIMASI MARIA ROSA -ricorrente non costituita – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2931/21/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 27/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 ottobre 2023dal consigliere relatore dott. Federico Lume. Rilevato che Improcedibilità ricorso L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso notificato per resistere al ricorso notificatole il 16/02/2022 da Dimasi Maria Rosa , avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2931/2021 in relazione all’avviso di accertamento n. T9D032A00163/2019. Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale dell’11/10/2023. Considerato che:

1. Il ricorso di Maria Rosa Dimasi non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 cod. proc. civ.; esso,quindi, è improcedibile ex art. 369, primo comma, c od. proc. civ., perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 10/08/2022 , e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma. La costituzione dell'intimata non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez.

U., n. 4859/1981 e n. 6420/1981); invero, il principio - sancito dall'art. 156 c od. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass.n. 12894/2013;Cass. n. 24686/2014; Cass. n. 24453/2017; Cass. n. 41967/2021). La controricorrente, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d'ufficio l'improcedibilità del ricorso (Cass. n. 26529/2017;

Cass. n. 22092/2019; Cass. n. 41967/2021).

2. La ricorrente, ancorché non abbia depositato il ricorso nella cancelleria della Cassazione, è tenuta al pagamento delle spese processuali in ragione del fatto che l’Agenzia controricorrente ha apprestato delle difese con controricorso e che al momento in cui leè stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente prevedere che la ricorrente non l’avrebbe successivamente depositato e quindi tali difese sarebbero risultate superflue,in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità del ricorso. Alla dichiarazione di improcedibilità segue altresì l’attestazione della sussistenza del presupposto pro cessuale del raddoppio del contributo unificato, ai sensi di Cass., Sez.

U., n. 20621/2023 che ha espresso il seguente principio di diritto: la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma.

P. Q. M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.400,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13,