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Decreto — n. 34766/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 34766/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil process extinguished, ruling that the lower court's decision to terminate the case was legally correct. The parties argued over the procedural implications of the new law's automatic extinction mechanism versus the possibility of requesting a hearing. The court upheld the extinction because the statutory conditions for automatic termination were met, leaving no room for further litigation on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When the law provides for automatic extinction of proceedings upon the transmission of a list, the process terminates without the need for a specific judicial declaration, and the parties cannot request a hearing to revive it.

Parole chiave

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automatic extinction civil procedure legislative termination process extinguished statutory conditions hearing request procedural outcome procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma del codice di procedura civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18010/2018 R.G. proposto da : PERALTA GIUSEPPA, TULONE ALFONSO, PERALTA FRANCESCA, SAN GIORGIO SNC DI PERALTA ANTONIO C, PERALTA ANTONIO, rappresentatie difesi dall'Avv.REALE ALESSANDRO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e difensa dall’Avvocatura Generale Dello Stato. avverso SENTENZA dellaCOMM.TRIB.REG.SICILIA n.4883/ 3/ 2017 depositata il 13/12/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 07/12/2023 Il Presidente