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Ordinanza — n. 34753/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal regarding deductible costs for services received by a controlled company in Italy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34753/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a lower court ruling that denied the deduction of costs for services allegedly provided by a related company. The taxpayer argued the costs were incurred, but the appellate court correctly placed the burden of proof on the taxpayer to demonstrate the actual utility of the services received. The Supreme Court affirmed that the lower court did not err in applying the law to these specific facts, as the taxpayer failed to meet the evidentiary threshold required for the deduction.

Regesto Legislator

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Art. 109 TUIR; Art. 109-bis TUIR: The burden of proof regarding the existence and relevance of costs for services received by a controlled company rests with the taxpayer, who must specifically allege the elements proving the actual or potential utility of the service.

Parole chiave

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tax deduction costs controlled company services burden of proof taxpayer related party transactions Italian tax law Cassazione Roma IRES deduction contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 109 TUIR
per violazione dell’art. 109, commi secondo e quinto, d.P.R.
Art. 109-bis TUIR
per violazione dell’art. 109, commi secondo e quinto, d.P.R.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell’art.
art. 132 c.p
546/1992, dell’art. 132 c.p.c., nella sostanza denunciando motivazione meramente apparente, per duplicazione testuale degli scritti dell’ufficio in temadi Ires ed Irap, mentre in tema di Iva la motivazione è assente.

Giurisprudenza citata

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Cass. T., n. 2599/2023
Cass. 11 gennaio 2016 n. 195
Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass.
Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610
195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).
Cass. 4 novembre 2013 n. 24679
Cass. 16 novembre 2011 n. 27197
Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass.6 aprile 2011 n.
Cass. 6 aprile 2011 n. 7921
Cass. 21 settembre 2006 n. 20455
7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass.
Cass. 4 aprile 2006 n. 7846
20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass.
Cass. 9 settembre 2004 n. 18134
7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass.
Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357
18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
Cass. 7 gennaio 2009 n. 42
Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass.
Cass. 17 luglio 2001 n. 9662
42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4480/2022 R.G. proposto da : MEDIO PIAVE MARGHERA SPA,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CONTENTO MANLIO (CNTMNL58R19I562C) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del VENETO n. 897/2021 , depositata il14/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023dal Cons.MARCELLO MARIA FRACANZANI. RITENUTO Con strumento notarile in data 3 luglio 2013 Synidals.p.a. (società del Gruppo ENI) cedeva alla contribuente Medio Piave Marghera s.p.a. il compendio immobiliare, costituito da edifici, impianti industriali e terreni, siti nella zona industriale di Marghera, con l’obbligo di demolizione -salvo la possibilità di tenerne alcuni per eccezionali ragioni- e bonifica ambientale. Per rendere agibile in compendio, Syndial riconosceva a Medio Piave Marghera la somma di €.8.000.000,00, in parte compensando il prezzo di acquisto fissato in €.5.940.000,00 ed in parte con versamento all’acquirente di €.3.740.000,00 che Medio Piave Marghera regolarmente contabilizzava.

Già in data 10 luglio 2013, la Medio Piave Marghera s.p.a. concordava con la propria partecipata Oleificio Medio Piave s.p.a. l’assunzione dei lavori di smantellamento degli edifici, per il medesimo importo di otto milioni di euro, oltre ad Iva, emettendo fattura in data 15 luglio 2013 per il 50% e seconda fattura per il rimanente 50% alla data del 31 luglio 2013. Il 12 agosto 2013 Oleificio Medio Piave s.p.a. stipula un secondo accordo con Medio Piave Marghera, nell’ottica di partecipare al programma industriale, con cui si impegna a sottoscrive un aumento di capitale di Medio Piave Marghera s.p.a. per complessivi €.9.653.650,00, di cui €.26.350 a titolo di capitale ed il resto quale sovraprezzo delle azioni che Oleificio Medio Piave libera compensando il dovuto con il proprio credito verso Medio Piave Marghera di €.9.680.000,00, pari alla somma capitale di otto milioni di euro, oltre all’importo a titolo di Iva per €.1680.000,00.

Il 27 dicembre 2013 l’assemblea di Medio Piave Marghera s.p.a. si riunisce per deliberare formalmente il programmato aumento di capitale. Tuttavia, il 10 dicembre 2014, Oleificio Medio Piave s.p.a. viene ammesso al concordato preventivo dal Tribunale di Treviso, ma il 24 luglio 2015 lo stesso Tribunale dichiara fallito Oleificio Medio Piave. A seguito di PVC notificato il 24 novembre 2017, l’Ufficio adotta e notifica in data 16 novembre 2018 atto impositivo con ripresa a tassazione relativa all’anno di imposta 2013 del maggior reddito conseguente al disconoscimento della sopradescritta operazione, ritenuta elusiva e meramente cartolare, sia per l’incompetenza di Oleificio a svolgere i lavori di bonifica, sia per la facoltà riservatasi da Medio Piave Marghera di trattenere in uso alcuni edifici, seppure per eccezionali motivi, sia per il flusso meramente virtuale di denaro, in assenza di qualsivoglia lavoro svolto da Oleificio, per cui le somme non sono corrispettivo di alcuna prestazione.

Rettifica il reddito di Medio Piave Marghera ai fini IRES aggiungendo la somma di otto milioni di euro, ritiene indeducibile, perché simulata, la detrazione Iva sulla stessa cifra, pari ad €.1.680.000,00, cui seguono maggior Irap, interessi e irrogazione di sanzioni. Giova ricordare che Oleificio è parte correlata, in quanto socia di Medio Piave Marghera, che per l’anno di imposta 2013 ha dichiarato perdita fiscale di oltre sette milioni di euro, per cui alla contabilizzazione del citato ricavo non è seguito alcun versamento di imposta, altresì la base imponibile Irap è stata negativa, per cui -in sintesi- viene contestata la creazione fittizia di capitale in capo a Medio Piave Marghera spa, con obbligo di fare in capo ad Oleificio in palese dissesto e privo di competenze in materia, consentendo a Medio Piave Marghera di detrarre costi per otto milioni di euro e detrazione della relativa Iva a fronte di prestazioni mai rese.

Il giudice di prossimità accoglie le ragioni del contribuente, tese ad affermare la veridicità dell’operazione; tuttavia, sull’appello dell’Ufficio, la sentenza viene completamente riformata, donde ricorre per cassazione la società contribuente, spiegando quattro mezzi, cui replica l’Agenzia delle entratecon controricorso. In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato memoria asostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Vengono proposti quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c., nella sostanza denunciando motivazione meramente apparente, per duplicazione testuale degli scritti dell’ufficio in temadi Ires ed Irap, mentre in tema di Iva la motivazione è assente.

Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi(cfr. Cass V, n. 24313/2018). Inoltre, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione per relationem"è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata" (Cass., S.U. n.14815/2008).

Infine, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico -giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass.

VI – 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). Peraltro, anche in ordine alla lamentata duplicazione in sentenza delle motivazioni dell’Ufficio, è stato stabilito che in tema di atto amministrativo finale di imposizione tributaria, nella specie avviso di rettifica di modello unico, la motivazione "per relationem", con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza dell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio. (Sez.

V, n. 30560 del 2017 (Rv. 646303 - 01; in termini analoghi Sez. V, n. 28060 del 2017, Rv. 646225). Ed un tale ragionamento può estendersi altresì alla sentenza, dovendosi costì presumere che il giudicante abbia fatto proprie le argomentazioni di una parte processuale. Il primo motivo è,quindi, infondato e non può essere accolto. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 109, commi secondo e quinto, d.P.R. n. 917/1986, in tema di deduzione ai fini Ires. Con il terzo motivo si profila ancora censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 446/1997 ai fini del calcolo Irap.

Con il quarto motivo si lamenta sempre censura ex art. 360 n.3 c.p.c. per violazione degli articoli 3, 6 e 19 del d.P.R. n. 633/1972 in tema di detrazione a fini Iva. I motivi secondo, terzo e quarto possono essere trattati congiuntamente, riguardando le medesime circostanze di fatto, riferite agli analoghi istituti di calcolo/detrazione delle tre imposte: Ires, Irap ed Iva e sono conseguenti. Occorre infatti ricordare che, con due distinti accordi, Medio Piave Marghera spa ha affidato a Oleificio Medio Piave spa i lavori di sistemazione, demolizione e bonifica dell'area in oggetto.

Nessuna competenza in materia aveva Oleificio Medio Piave spa, operando nel settore della produzione di olio di semi, né il patrono privato ha fornito prove in senso contrario, tali da incrinare la presunzione di simulazione assoluta dei due predetti accordi. Gli accertamenti condotti dal Tribunale di Treviso relativamente alla procedura concorsuale di Oleificio Medio Piave e criticamente vagliati dalla commissione tributaria regionale inducono a ritenere fittizia l'intera operazione sulla base di ulteriori circostanze. Ed infatti, oltre ad avere emesso fatture per prestazioni non eseguite e non eseguibili, Oleificio ha chiesto ed ottenuto un prestito pari all’Iva sull'operazione di bonifica, che poi non è stato onorato ed è confluito nella massa passiva del fallimento di Oleificio stesso.

L'intera operazione ha consentito la creazione di crediti svalutati in capo a Medio Piave Marghera spa oltre a prestito indebito per sottoscrizione di proprie azioni concesso da Medio Piave Marghera spa a Oleificio Medio Piave spa in vista della sottoscrizione dell'aumento di capitale della prima società. Altresì le due fatture, emesse da oleificio per la bonifica mai eseguita, risultano non pagate, bensì mese in compensazione, sull'accordo dell'aumento di capitale di Medio Piave Marghera. Va,altresì, evidenziato che la cedente Syndial s.p.a. nel trasferire il compendio immobiliare predetto in capo a Medio Piave Marghera, le ha riconosciuto la cifra di otto milioni di euro per rendere l'area idonea all'insediamento industriale.

Tale somma è sempre rimasta in disponibilità di Medio Piave Marghera spa, pur dissimulata tra le operazioni fittiziamente intercorse con Oleificio Medio Piave spa. Occorre ricordare che i costi per servizi sono deducibili dalla società nell’esercizio in cui la prestazione viene ultimata, a prescindere dal momento in cui viene emessa la fattura ed effettuato il pagamento, indipendentemente dal fatto che la quantificazione sia oggettivamente determinabile. A tale proposito, giova ricordare che secondo questa Suprema Corte, in linea generale grava sul contribuente l’onere di provare l’inerenza dei costi, come l’effettiva sussistenza nel loro preciso ammontare, fornendo documentazione donde possa ricavarsi l’importo e la ragione della spesa, non essendo sufficiente l’annotazione propria di avvenuta contabilizzazione (cfr.

Cass. V, n. 18232/2016; n. 22176/2016; VI-5 n. 30276/2017). Nessuna prova è stata fornita dal contribuente sulla realtà di quei costi che vuol portare in deduzione, assolvendo così il proprio onere probatorio, richiesto anche fra società partecipate, com’è nel caso in esame. Ed infatti, in materia di costi cd. infragruppo, affinché il corrispettivo, riconosciuto alla capogruppo o alla società incaricata del servizio a beneficio di altra consociata, sia deducibile dalla società che lo riceve, occorre che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva utilità e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata, anche se a quei costi non corrispondano direttamente ricavi in senso stretto; ne consegue che l'onere della prova in ordine all'esistenza e all'inerenza dei costi sopportati grava sulla contribuente controllata che affermi di aver ricevuto il servizio, tenuta ad una specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio (cfr.

Cass T., n. 2599/2023). Con accertamento di fatto che esula dal perimetro di questa Suprema Corte di legittimità, il collegio di appello ha correttamente sussunto i fatti così accertati nella coerente fattispecie normativa, facendo buon governo dei principi nomofilattici in tema di deduzione dei costi (a fini Ires, Irap ed Iva), sopra indicati, rimanendo la sentenza in scrutinio scevra da censure, senza incorrere in violazione di legge delle norme richiamate. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante:

Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679;

Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass.6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). In definitiva il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle entrate , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.ventimila/00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della