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Ordinanza — n. 34736/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by voluntary settlement under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34736/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the taxpayer voluntarily opted for the expedited settlement procedure provided by Law 197/2022. The taxpayer submitted the necessary request and payment proof, leading the court to declare the process extinguished and assign costs to the taxpayer. Consequently, the appeal by the Revenue Agency was dismissed as there were no longer any pending proceedings to review.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 186 della legge 29 dicembre 2022 n. 197; Art. 1, comma 194 della legge 29 dicembre 2022 n. 197: The filing of a request for expedited tax dispute resolution and the payment of due amounts result in the immediate extinction of the proceedings, rendering subsequent appeals inadmissible.

Parole chiave

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definitiva agevolata estinzione procedimento ricorso cassazione legge 197/2022 accertamento IVA doppio contributo Agenzia delle Entrate ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186 della legge 29 dicembre 2022 n. 197
Consideratoche: 5.Con nota e memoria illustrativa depositate il 4 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n.
Art. 1, comma 194 della legge 29 dicembre 2022 n. 197
Consideratoche: 5.Con nota e memoria illustrativa depositate il 4 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n.
Art. 1, comma 198 della legge 29 dicembre 2022 n. 197
Consideratoche: 5.Con nota e memoria illustrativa depositate il 4 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
"doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
art. 1 comma 198 legge 197/22
Alla luce di quanto precededev’essere senz’altro dichiarata l’ estin- zione del processo ele spese del processo restano a carico della parte chele ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22 .

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732
115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184
Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284
8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 18131 /20 22 R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Oggetto: definizioneagevolata - estinzione SCAPINPIETRO - S.N.C. DI SCAPIN P.TECN. UGO E GEOM NICOLA , in personadel legale rappresentante p.t., UGO SCAPIN, NICOLA SCAPIN, tutti rappresentat i e difes i dall’Avv. Chiara Ferretto (pec: )domiciliati presso la Cancelleria della Cortedi cassazione ;

–controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Ve- neto,n.80/1/2022 depositata il 18 gennaio 20 2 2 , non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto è stato rigettato sia l’appello principale proposto dall ’Agenzia delle En- tratesia l’appello incidentale di parte contribuente, proposti avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Padova n.71/3/2010, la quale ha accolto i l ricors o introduttivo della società ScapinPietro S.n.c. di Scapin P.T.

Ugo e Geom. Nicola, Nicola Scapin, UgoScapin, aventi ad oggetto due avvisi di accertamento IVA relativ i aglianni di imposta 20 13 e 20 14 . 2.Nel dettaglio, con i due distinti atti impositivi comunicati ai contri- buenti nel corso del 2018 l’Agenzia delle Entrate ha contestato alla società,quale appaltatrice dei lavori, l’errata fatturazione con aliquota 4%ai sensi del n. 39 tabella A parte II del d.P.R. n. 633/1972 delle prestazioni da essa rese ad un proprio committente nell’ambito del cantiere aperto per la costruzione dell ’ abitazione di costui e fatturata dallacontribuente negli anni 2013 e 2014 , alla luce del fatto che l’im- mobileè stato qualificat o come immobile di lusso . 3.La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione resa dal giudice di prime cureaffermando l’ illegittimità degli avvisi di accertamentocomunicati alla parte contribuente , condividendo l’af- fermazionedell’irretroattività del nuovo classamento A/8, efficace so- lamentea far data dal gennaio 2018 e non quindi nel biennio 2013 - 2014oggetto degli accertamenti, poiché la sua rettifica è stata resa necessariadalla modifica dei luoghi sopravvenuta alla presentazione, daparte del committente, dell’originaria dichiarazione Docfa al mo- mentodell’ultimazione della costruzione della propria abitazione. 4.Avverso la decisione propon e ricorso per Cassazione l’A genzia per tremotivi, cui resist e l a contribuent e con controricorso.

Anterior- menteall’udienza, con nota e memoria illustrativa depositat e , rispet- tivamente,il 4 e 6 ottobre 202 3 l a società ha reso noto di aver adito alladefinizione agevolata di cui alla l. n.197/2022 offrendo a corredo documentazionesull’intervenuto pagamento . Consideratoche: 5.Con nota e memoria illustrativa depositate il 4 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197. 6.Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la presen- tazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. 6.1.

Parte contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica di tal i domand e nonch é ricevuta del versamento tramite F24, per gli avvisi impugnati e non risulta , allo stato, notificato alcundiniego della definizione. Nel dettaglio, la documentazione prodotta, per quanto qui interessa, è la seguente: -copia della domanda di definizione agevolata delle controversie tri- butariependenti, articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 di- cembre2022, n. 197 relativa all’avviso di accertamento n. T6S020802675/2018e all’ relativa all’avviso di accertamento n. T6S020802676/2018; copia della ricevuta attestante l’avvenuta pre- sentazionein via telematica all’Agenzia dell’Entrate della domanda di definizione;copia della quietanza di pagamento degli importi dovuti ai finidella definizione agevolata della lite .

7. Alla luce di quanto precededev’essere senz’altro dichiarata l’ estin- zione del processo ele spese del processo restano a carico della parte chele ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22 .

8. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defini- zione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrent i , del c.d. "doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5,15 settembre 2022, n. 27244).