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Ordinanza — n. 34732/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares tax appeal extinguished due to voluntary settlement and full payment under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34732/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant voluntarily settled the tax dispute and paid the full amount due. The appellant submitted an application for extinguishment under Article 197 of Law 197/2022, resulting in the payment of taxes, penalties, and interest. Consequently, the court ruled that no further debt existed and dismissed the remaining proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 197 legge n. 197/2022; Art. 1 comma 198 legge n. 197/2022: A tax appeal is extinguished when the appellant voluntarily settles the dispute by paying the full amount due, thereby terminating the litigation.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment voluntary settlement procedure Law 197/2022 provisions full payment of debt termination of litigation assistenza amministrativa fiscale internazionale assicuratore estero tassa sulle case da gioco

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 197 legge n. 197/2022
CONSIDERATO CHE: Nelle more la società, in data 15.9.2023, ha depositato istanza di estinzione, avendo aderito alla definizione agevolata della lite tributaria pendente ai sensi dell’art. 1 comma 197 legge n.
Art. 1 comma 198 legge n. 197/2022
Conclusivamente, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge n. 197/2022 e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 1 comma 197 legge n. 197/2022
CONSIDERATO CHE: Nelle more la società, in data 15.9.2023, ha depositato istanza di estinzione, avendo aderito alla definizione agevolata della lite tributaria pendente ai sensi dell’art. 1 comma 197 legge n.
art. 1 comma 198 legge n. 197/2022
Conclusivamente, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge n. 197/2022 e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30104/2017 R.G. proposto da : SKS365 MALTA LTD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato CASELLA PACCA DI MATRICE GILBERTO (CSLGBR64C18H501K) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. L'AQUILA n. 423/2017 depositata il16/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE: L’Agenzia delle entrate ha emesso avviso di accertamento per l’anno di imposta 2012 con cui ha recuperato l'imposta unica prevista dal d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 nei confronti della Giamafa srl e della parte obbligata in solido identificata nel bookmaker SKS365 Group nonché nei confronti delle stesse parti, atto di irrogazione di sanzioni. SKS365 Group, Giamafa srl e il suo legale rappresentante Reca Massimiliano impugnavano gli atti con separate ricorsi.

La CTP di Pescara, dichiarata la cessazione della materia del contendere sulle sanzioni irrogate ex art. 5 commi 3 e 5 d.lgs. n. 504/1998, rigettava per il resto i ricorsi riuniti. I contribuenti impugnavano la pronuncia e la CTR dell’Abruzzo, rigettava gli appelli. Contro la sentenza, SKS365 Malta Limited propone ricorso per ottenerne la cassazione, affidato a tre motivi, e deposita memoria . L'Agenzia delle Dogane resiste con controricorso. Con ordinanza n.30709/2021 questa Corte ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Giamafa srl e di Reca Massimiliano.

CONSIDERATO CHE: Nelle more la società, in data 15.9.2023, ha depositato istanza di estinzione, avendo aderito alla definizione agevolata della lite tributaria pendente ai sensi dell’art. 1 comma 197 legge n. 197/2022, pagato l’intero importo dovuto con riferimento all’avviso di accertamento impugnato e definito le sanzioni , producendo la relativa documentazione. E’ agli atti anche la dichiarazione 6.10.2022 dell’Agenzia delle dogane la quale dà atto, con riferimento all’avviso di accertamento in questione, che sono stati pagati gli importi dovuti , anche con riferimento a sanzioni e interessi, e nulla è più dovuto dalla coobbligata SKSS365.

Conclusivamente, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge n. 197/2022 e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio; spese a