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Ordinanza — n. 34726/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment, ruling on two independent grounds for nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34726/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax court decision that annulled a tax assessment. The lower court invalidated the act based on two distinct grounds: the lack of a valid delegation signature and the failure to reproduce the delegation in the notice. The Supreme Court held that since the lower court relied on multiple independent reasons, the agency's failure to appeal the specific ground regarding the delegation's content rendered that part of the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 42 DPR 600/1973; Legge 27/07/2000 n. 212: When a judgment rests on multiple independent and sufficient grounds, a party's failure to appeal one of them renders a subsequent challenge regarding that specific ground inadmissible due to lack of interest.

Parole chiave

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tax assessment nullity contradictory reasoning inadmissible appeal independent grounds delegation validity attestazione di salario assoggettamento fiscale limitato rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 132 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.
Art. 42 DPR 600/1973
L’accertamento impugnato, per tale motivo, è di conseguenza nullo sia per violazione del richiamato art. 42 DPR n.
Legge 27/07/2000 n. 212
7, comma 1, della Legge 27/07/2000 n. 212».
artt. 132 cod. proc. civ
civ., viene dedotta la nullità della sentenza perché corredata da motivazione contraddittoria, in violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ
civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9752 del 2017
Cass., Sez. U., n. 16602 del 2005
9752 del 2017; in termini anche Cass., Sez. U., n. 16602 del 2005; Cass.
Cass. n. 13880 del 2020
16602 del 2005; Cass. n. 13880 del 2020 e Cass.
Cass. n. 11493 del 2018
13880 del 2020 e Cass. n. 11493 del 2018).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1401‒2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -ricorrente – contro S.A. EDILIZIA E RESTAURI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 3631/03/2016 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 09/06/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/10/2023 dal Consigliere relatore dott. Lucio Luciotti; Oggetto: Tributi Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento di maggiori redditi e ricavi ai fini IRES, IVA ed IRAP per l’anno di imposta 2008, emesso nei confronti della S.A. Edilizia e Restauri s.r.l., con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) del Lazio accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ed annullava l’atto impositivo in quanto sottoscritto da funzionario sprovvisto di valida delega in quanto non allegata all’avviso di accertamento né nello stesso riprodotta e priva dell’indicazione del nominativo del soggetto delegato. Aggiungeva che, in ogni caso, la delega doveva essere «motivata con riferimento alle specifiche e comprovate ragioni di servizio» e «temporalmente limitata».

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivicui non replica l’intimata. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., viene dedotta la nullità della sentenza perché corredata da motivazione contraddittoria, in violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992. 1.1. Sostiene la ricorrente che i giudici di appello, pur avendo ammesso in linea teorica la possibilità di conferire una delega di firma con ordine di servizio, come nel caso di specie, escludendone però in concreto la validità per mancata indicazione nella stessa del nominativo del funzionario delegato, avevano rilevato un ulteriore profilo di nullità dell’atto impositivo nella mancata allegazione ad esso della delega, rendendo in tal modo una motivazione contraddittoria posto che la prima affermazione, che presuppone la conoscenza del contenuto della delega, escludeva l’altra.2.

Il motivo è infondato e va rigettato in quanto la ricorrente confonde l’allegazione dell’atto di delega all’avviso di accertamento con la sua conoscenza da parte dei giudici di appello conseguente alla produzione in giudizio del documento da parte della stessa amministrazione finanziaria, la prima incidente sul contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento, l’altra sul contenuto della delega.

3. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere i giudici di appello pronunciato su una questione , ovvero quella relativa al contenuto della delega di firma, ed in particolare sulla mancata indicazione in essa del nominativo del delegato, che la società contribuente non aveva mai dedotto in giudizio.

4. Il motivo è inammissibile in quanto diretta a censurare solo una delle due rationes decidendi della sentenza impugnata. Invero, la CTR ha accolto l’appello della società contribuente non solo per l’invalidità della delega di firma al funzionario che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento, ma anche per difetto di motivazione di quest’ultimo inquanto nello stesso non era stato riprodotto né ad esso allegato la predetta delega. Si legge nella sentenza impugnata che «Tale omissione determina una palese violazione dei diritti del contribuente il quale, non essendo a conoscenza dell’asserita delega, non può effettuare alcun controllo né sulla sua veridicità, né tanto meno sulla sua legittimità. L’accertamento impugnato, per tale motivo, è di conseguenza nullo sia per violazione del richiamato art. 42 DPR n. 600/1973 che dell’art. 7, comma 1, della Legge 27/07/2000 n. 212».

5. Tale ulteriore ed autonoma ratio decidendi non è stata censurata con il ricorso in esame conseguendone l’inammissibilità del motivo proposto, in ossequio al noto principio giurisprudenziale secondo cui «Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza» (Cass. n. 9752 del 2017; in termini anche Cass., Sez. U., n. 16602 del 2005; Cass. n. 13880 del 2020 e Cass. n. 11493 del 2018).

6. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese in mancanza di costituzione de