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Ordinanza — n. 34708/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal due to lack of notification and failure to challenge all grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34708/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the respondent's counter-appeal inadmissible due to a failure to notify the applicant, citing procedural defects in service. The applicant's sole ground of appeal regarding tax liability was rejected because the lower court relied on multiple independent reasons, only one of which was challenged. Consequently, the Court held that the applicant lacked interest in cassation since the decision would stand regardless of the unchallenged reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 3; Art. 149 c.p.c.: A counter-appeal is inadmissible if not properly notified, and a cassation appeal is inadmissible if it fails to challenge all independent grounds upon which the lower court's decision is based.

Parole chiave

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inadmissible counter-appeal lack of notification multiple grounds of decision lack of interest in cassation tax liability presumption procedural defect independent reasons responsabilità dell'amministratore

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, of the Code of Civil Procedure
Il primo ed unico mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 149 of the Code of Civil Procedure
Art. 36, third and fourth paragraphs, of D.P.R. n. 602 of 1973
303/01/2014 del 18 novembre 2014 con cui la Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, in parziale accoglimento del ricorso, proposto contro l’avviso di accertamento avente ad oggetto la somma richiesta ai sensi dell’art. 36, commi terzo e quarto, del d.P.R.
Art. 2697 of the Civil Code
Art. 13, paragraph 1, quater, of D.P.R. n. 115 of 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 149 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 October 2007, no. 21431
Cass., Section U., 8 August 2005, no. 16602
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Testo completo

igliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 977/2017proposto da: Deda Petrit, assistito, difeso e domiciliato, come da procura speciale in calce al ricorso per cassazione, dall’Avv. Marco Tognarini. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, n. 872/2016, depositata in data 12 maggio 2016, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023 dal Consigliere Lunella Caradonna;

RITENUTO CHE 1. Deda Petrit aveva proposto appello avverso la sentenza n. 303/01/2014 del 18 novembre 2014 con cui la Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, in parziale accoglimento del ricorso, proposto contro l’avviso di accertamento avente ad oggetto la somma richiesta ai sensi dell’art. 36, commi terzo e quarto, del d.P.R. n. 602 del 1973, nella sue qualità di amministratore della società «Immobiliare Idea s.r.l.» per l'anno 2007, società cancellata dal registro delle imprese in data 22 novembre 2010, aveva annullato i rilievi relativamente alle imposte Iva e Irap, compensando le spese processuali. 2.La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello, ritenendo operante la presunzione che le somme evase fossero state percepite dai soci della società di capitali cui faceva formalmente capo l'abuso e che tale presunzione consentiva anche di affermare che chi aveva amministrato la società non aveva provveduto al pagamento delle imposte pur avendo la società le disponibilità patrimoniali per provvedere;era, quindi, giustificata la richiesta delle imposte ai contribuenti che erano responsabili in quanto percettori di somme da parte della società e cattivi gestori del patrimonio sociale. 3.Deda Petrit ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo. 4.L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO CHE 1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del controricorsoper la sua mancata notifica al ricorrente.L’Agenzia delle Entrate, infatti, che ha anche depositato, con modalità telematiche, nota di omesso deposito, in data 7 settembre 2023,risulta avere consegnato l’atto per la notifica all’Ufficiale giudiziario in data 23 gennaio 217, che vi ha provveduto a mezzo del servizio postale di Roma ai sensi dell’art. 149 c.p.c.; risulta, altresì, in atti, che non vi era corrispondenza con il numero del CAP e della località indicate e che notifica non è andata a buon fine per irreperibilità del destinatario.

2. Il primo ed unico mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36, commi terzo e quarto, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art.2697 cod. civ., sull’onere della prova incombente sull’Amministrazione finanziaria nella sua qualità di creditore procedente. La sentenza impugnata era errata nella parte in cui aveva ritenuto operante, anche nei confronti dell’organo amministrativo, la presunzione che le somme evase fossero state percepite dai soci, in quanto era specifico onere del creditore procedente provare che i soci avessero percepito le somme nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione ovvero durante il tempo della liquidazione e la loro entità.

Nel caso in esame, l’Ufficio non aveva mai allegato e provato il fatto che gli ex soci avevano realmente percepito le somme, né la loro entità. Inoltre, la presunzione invocata dall’Ufficio non integrava la prova dell’assegnazione dei beni prevista al terzo comma dell’art. 36 richiamato, assegnazione dei beni che devono essere diversi dagli utili distribuiti. In ogni caso, l’Ufficio aveva emesso nei confronti del ricorrente un successivo atto di accertamento che aveva parzialmente sostituito quello oggetto del presente procedimento relativamente alla contestazione riguardante la responsabilità dell’amministratore. 2.1Il motivo è inammissibile. 2.2E’ utile ricordare che questa Corte ha statuito che nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una decisioneche si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione del provvedimento, per tutte le ragioni che autonomamente lo sorreggano (Cass., 12 ottobre 2007, n. 21431;

Cass., Sez. U., 8 agosto 2005, n. 16602). Il conseguente corollario èche è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, che pur essendo stata impugnata, sia stata rigettata, perché il ricorso debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base del provvedimento impugnato (Cass., Sez. U., 8 agosto 2005, n. 16602). 2.3Così, nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale ha rigettato il gravame affermando che operava la presunzione che le somme evase fossero state percepite dai soci della società di capitali cui faceva formalmente capo l'abuso e che tale presunzione consentiva anche di affermare che chi aveva amministrato la società non aveva provveduto al pagamento delle imposte pur avendo la società le disponibilità patrimoniali per provvedere; i giudici di secondo grado, inoltre, hanno evidenziato che era giustificata la richiesta delle imposte ai contribuenti che erano responsabili in quanto percettori di somme da parte della società e cattivi gestori del patrimonio sociale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). 2.4Poiché queste affermazioni, che integra no autonome ragioni del decidere, non sono state fatta oggetto di alcuna contestazione, ne deriva, come questa Corte ha più volte osservato, che ilricorrente non ha interesse a dolersi del profilo qui impugnato, poiché, quand'anche se ne riscontrasse la fondatezza, l'impugnata decisione si suffragherebbe pur sempre in base all'affermazione non censurata.

3. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato.3.1 Nessuna determinazione va assunta sulle spese, stante l a dichiarata inammissibilità del controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril r