Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34663/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as extinguished by the taxpayer's voluntary adoption of the simplified tax settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34663/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished after the taxpayer voluntarily adopted the simplified settlement procedure under Law 197/2022. The parties argued over the merits of the tax dispute regarding sponsorship costs, but the taxpayer submitted the required request and payment proof by the statutory deadline. The court ruled that the procedural act of adopting the simplified settlement automatically terminates the litigation and shifts procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 186 della legge 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 1, comma 194 della legge 29 dicembre 2022, n. 197: The adoption of the simplified tax settlement procedure by the taxpayer, accompanied by the necessary payment, produces the immediate extinction of the ongoing tax litigation.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified tax settlement Law 197/2022 extinction of litigation tax appeal dismissal voluntary payment procedural costs allocation IRES tax dispute costi della campagna

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 186 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Consideratoche: 3.Con nota e memoria illustrativa depositate il 3 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n.
Art. 1, comma 194 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Consideratoche: 3.Con nota e memoria illustrativa depositate il 3 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n.
Art. 1, comma 198 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Consideratoche: 3.Con nota e memoria illustrativa depositate il 3 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n.
d.l. 34/23
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 1 comma 198 legge 197/22
Alla luce di quanto precededev’essere senz’altro dichiarata l’ estin- zione del processo ele spese del processo restano a carico della parte chele ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22 .

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732
115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184
Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284
8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23541 /20 22 R.G. proposto da LAMAROAPPALTI SOCIETÀ PER AZIONI, in persona del legale rappre- sentantep.t., SILVANO TOTI HOLDING SOCIETÀ PER AZIONI , in per- sonadel legale rappresentante p.t., entrambe rappresentate e difese, anchedisgiuntamente, dall’Avv. Tonio Di Iacovo , dall’Avv. Benedetta Rossie dall’Avv. Delia Berto, elettivamente domiciliate presso lo studio dei difensori sito in Roma, viale Castro Pretorio n.122 (studio Pirola PennutoZei Associati); Oggetto: definizioneagevolata - estinzione –ricorrenti – contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;

–intimata – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio , n.1151/11/2022depositata l’11 marzo 20 2 2 , non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio , è statosostanzialmente rigettato l’appello proposto dall e società Silvano TotiHolding S.p.a., quale consolidante, e Lamaro Appalti S.p.a., quale consolidata,avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provin- cialedi Roma n. 1536 / 30 /20 20 la quale ha rigettato i l ricors o introdut- tivodelle contribuent i , proposto avverso l’ avvis o di accertamento per IRESrelativo a ll’ an no di imposta 20 13 con cui sono stati disconosciuti costidi sponsorizzazione in favore di un’associazione sportiva dilettan- tistica. 2.Avverso la decisione propon e ricorso per Cassazione parte contri- buenteper tre motiv i , mentre l’Agenzia delle Entrate è rimasta inti- mata.Anteriormente all’udienza , con nota e memoria illustrativa de- positateil 3 e 6 ottobre 202 3 l e società ha n reso noto di aver adito alla definizione agevolata di cui alla l. n.197/2022 offrendo a corredo do- cumentazione sull’intervenuto pagamento , chiedendo inizialmente la sospensionee poi l’estinzione del processo .

Consideratoche: 3.Con nota e memoria illustrativa depositate il 3 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197. 4.Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la presen- tazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. 4.1.

Parte contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica di tal e domand a nonch é ricevuta del versamento tramite F24, per l’ avvis o impugnati e non risulta , allo stato, notificato alcundiniego della definizione. Nel dettaglio, la documentazione prodotta, per quanto qui interessa, è la seguente: - copia della domanda di definizione agevolata di cui al comma 195, art. 1 della Legge n. 197/2022 presentata e riguardante l’avviso di ac- certamento n. TK30E5401184/2018, avente ad oggetto l’accertamento di pretesa maggiore imposta dovuta ai fini IRES per l'anno 2013; - attestazione dell’avvenuto ricevimento della domanda di definizione agevolata, riguardante l’avviso di accertamento n. TK30E5401184/2018, avente ad oggetto l’accertamento di pretesa maggiore imposta dovuta ai fini IRES per l'anno 2013, acquisita dall’Agenzia dell’Entrate con apposito protocollo; -attestazione di versamento dell’importo dovuto ai fini della definizione agevolata; -quietanza di versamento dell’importo dovuto ai fini della definizione agevolata eseguito da Lamaro Appalti s.p.a. in data 29 settembre 2023.

5. Alla luce di quanto precededev’essere senz’altro dichiarata l’ estin- zione del processo ele spese del processo restano a carico della parte chele ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22 .

6. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defini- zione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrent i , del c.d. "doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5,15 settembre 2022, n. 27244).

P.Q.M.

LaCorte: dichi