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Decreto — n. 34651/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax court declared process extinct due to automatic listing of judgment finality.

Numero d'incarto Decreto — n. 34651/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinct following a lower court's ruling that the case had been definitively resolved. The tax authority argued that the automatic inclusion of the case in the list of concluded judgments under the 2023 decree satisfied the statutory requirements for extinction. The court upheld this procedural outcome, confirming that the process terminated without a substantive trial on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The automatic listing of a case in the official register of concluded judgments pursuant to the 2023 tax reform decree constitutes a definitive resolution, thereby triggering the statutory extinction of the civil proceedings.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation reform automatic judgment listing civil procedure code finality of judgment procedura giudiziaria tributaria tempestività tributaria concorrenza fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19191/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MARZOTTO UMBERTO ENRICO LIBERO, rappresentato e difeso dall’Avvocato STROPPARO ALBERTO unitamente all’AvvocatoTRIVELLIN MAURO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n.56/01/2022 depositata il 14/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 07/12/2023 Il Presid