Cassation court dismisses appeal as tax dispute extinguished by voluntary settlement under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the taxpayer voluntarily opted for the expedited tax dispute resolution procedure provided by Law 197/2022. The taxpayer submitted the necessary request and payment, thereby extinguishing the proceedings and waiving the right to further litigation. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the taxpayer to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 186 della legge 29/12/2022 n. 197; Art. 1, comma 194 della legge 29/12/2022 n. 197: The voluntary adoption of the expedited tax dispute resolution procedure by the taxpayer extinguishes the proceedings and precludes the filing of a cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7715 /20 22 R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Oggetto: definizioneagevolata - estinzione IMPIANTIELETTRICI RUFFATO S.R.L. UNIPERSONALE , in persona del legalerappresentante p.t., rappresentat a e difes a dall’Avv. Chiara Fer- retto (pec: ) domicili at a pressola Cancelleria della Corte di cassazione ; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.1090/2021 depositata il 20 settembre 20 21 , non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto , è statoaccolto l’appello proposto dalla società Impianti Elettrici Ruffato S.r.l.Unipersonale avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provincialedi Vicenza n. 343 / 1 /20 19 la quale ha rigettato i l ricors o in- troduttivodella contribuente, proposto avverso due avvisi di accerta- mentoper IVA relativ i agli anni di imposta 20 13 e 20 14 . 2.Nel dettaglio, con i due distinti atti impositivi comunicati alla società nel corso del 2018 l’Agenzia delle Entrate ha contestato alla contri- buente,quale appaltatrice dei lavori, l’errata fatturazione con aliquota 4%ai sensi del n. 39 tabella A parte II del d.P.R. n. 633/1972 delle prestazioni da essa rese ad un proprio committente , nell’ambito del cantiere aperto per la costruzione dell ’ abitazione di costui e fatturata dalla contribuente negli anni 2013 e 2014 , alla luce del la circostanza chel’immobile è stato qualificat o come di lusso . 3.La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione resa dal giudice di prime cureaffermando:
a) l’ irretroattività del nuovo clas- samento A/8 efficace solamente a far data dal gennaio 2018 e non quindinel biennio accertato 2013 - 2014 oggetto di riprese ad imposi- zione,poiché la rettifica della categoria catastale dell’immobile è stata effettuataoltre l’anno dalla presentazione, da parte del committente, dell’originariadichiarazione Docfa;
b) l’ irretroattività del nuovo classa- mentopoiché la sua rettifica è stata resa necessaria dalla modifica dei luoghi (costruzione dell’impianto sportivo) sopravvenuta alla presen- tazione,da parte del committente, dell’originaria dichiarazione Docfa almomento dell’ultimazione della costruzione della propria abitazione; c)in ipotesi di revoca del beneficio dell’aliquota IVA agevolata, il sog- gettotenuto al pagamento dell’imposta è solamente il committente e nonla società appaltatrice. 4.Avverso la decisione propon e ricorso per Cassazione l’A genzia per tremotivi, cui resist e l a contribuent e con controricorso.
Anteriormente all’udienza,con nota e poi con memori a illustrativ a depositat e , rispet- tivamenteil 4 e 6 ottobre 202 3 , l a società ha reso noto di aver adito alladefinizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022 e ha offerto a cor- redodocumentazione sull’intervenuto pagamento . Consideratoche: 5.Con nota e memoria illustrativa depositate il 4 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto che si è avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197. 6.Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la presen- tazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. 6.1.
Parte contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica di tal i domand e nonch é ricevuta del versamento tramite F24, per gli avvisi impugnati e non risulta , allo stato, notificato alcundiniego della definizione.
7. Alla luce diquanto precede dev’essere senz’altro dichiarata l’ estin- zione del processo ele spese del processo restano a carico della parte chele ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22 .
8. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defini- zione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrent i , del c.d. "doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5,15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
LaC