Italian tax court declares tax litigation extinguished due to administrative listing of case closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the administrative listing of the case's closure. The tax authority argued that the inclusion of the case in the closure list under the 2022 law confirmed the regular termination of proceedings without any objections. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The listing of a tax case in the closure register pursuant to the 2022 law automatically extinguishes the proceedings, barring further action unless parties specifically request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1868/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MARCHI VANNIS, rappresentata e difesa dall’AvvocatoD'AYALA VALVA FRANCESCO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TURCHI ALESSANDRO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n.1119/ 12/ 2019 depositata il 03/06/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC