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Ordinanza — n. 34617/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as tax dispute extinguished by voluntary settlement under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34617/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax appeal inadmissible because the taxpayer voluntarily opted for the expedited tax settlement procedure under Law 197/2022. The taxpayer submitted the required request and payment proof, leading the court to recognize the extinction of the proceedings. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the taxpayer to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197; Art. 1 comma 194 della legge 29/12/22 n. 197: The filing of a request for expedited tax settlement and the payment of due amounts within the statutory deadline automatically extinguish the tax dispute, rendering subsequent appeals inadmissible.

Parole chiave

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expedited tax settlement Law 197/2022 extinction of proceedings tax dispute inadmissibility voluntary tax payment costi della campagna addebito di tasse mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197
Consideratoche: 3.Con nota e memoria illustrativa depositate il 3 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197.
Art. 1 comma 194 della legge 29/12/22 n. 197
Consideratoche: 3.Con nota e memoria illustrativa depositate il 3 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n.
Art. 1 comma 198 della legge 29/12/22 n. 197
Consideratoche: 3.Con nota e memoria illustrativa depositate il 3 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
"doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
art. 1 comma 198 legge 197/22
Alla luce di quanto precede dev’essere senz’altro dichiarata l’estin- zione del processo ele spese del processo restano a carico della parte chele ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22 .

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732
115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184
Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284
8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 10535 /20 22 R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Oggetto: definizioneagevolata - estinzione LAMARO APPALTI SOCIETÀ PER AZIONI UNIPERSONALE , in persona dellegale rappresentante p.t., rappresentat a e difes a , anche disgiun- tamente, dall’Avv. Tonio Di Iacovo , dall ’ Avv. Benedetta Rossi e dall’Avv.Delia Berto, elettivamente domiciliat a presso lo studio dei di- fensorisito in Roma, viale Castro Pretorio n.122 (studio Pirola Pennuto Zei Associati);

–controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio , n.4625/03/2021depositata il 1 9 ottobre 20 2 1 , non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio , è statoparzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avversola sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.1858/17/2020 la quale a sua volta ha accolto i l ricors o introduttivo della società Lamaro Appalti S.p.a.

Unipersonale , proposto avverso l’avvisodi accertamento per I VA relativ a a ll’ an no di imposta 20 13 con cui sono stati disconosciuti costi di sponsorizzazione in favore d elle societàPiemme S.p.a., RCS Media Group, Ag. Pubbl. Affissioni, ritenuti noninerenti. 2.Avverso la decisione propon e ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato ad un unico motiv o , cui resist e la contribuente con controricorso.Anteriormente all’udienza , con nota e memoria illustra- tiva depositate , rispettivamente, il 3 e 6 ottobre 202 3 , l a società ha reso noto di aver adito alla definizione agevolata di cui alla l. n.197/2022, offrendo a corredo documentazione sull’intervenuto pa- gamento,chiedendo inizialmente la sospensione e poi l’estinzione del processo.

Consideratoche: 3.Con nota e memoria illustrativa depositate il 3 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197. 4.Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la presen- tazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. 4.1.

Parte contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica di tale domand a nonché ricevuta del versamento tramite F24, per l’avviso impugnati e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione. Nel dettaglio, la documentazione prodotta, per quanto qui interessa, è la seguente: - copia della domanda di definizione agevolata di cui al comma 195, art. 1 della Legge n. 197/2022 presentata e riguardante l’avviso n. TK3065401201/2018, avente ad oggetto l’accertamento di pretesa maggiore IVA per l’anno 2013; -l’attestazione dell’avvenuto ricevimento della domanda di definizione agevolata, riguardante l’avviso di accertamento suddetto, per mag- giore IVA anno 2013, acquisita dall’Agenzia dell’Entrate con apposito protocolloe ricevuta di pagamento.

5. Alla luce di quanto precede dev’essere senz’altro dichiarata l’estin- zione del processo ele spese del processo restano a carico della parte chele ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22 .

6. Stante l’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defini- zione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5,15 settembre 2022, n. 27244).

P.Q.M.

LaCorte: dichiara