Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34614/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal as tax authority's request for expedited settlement extinguishes the proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34614/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax proceedings extinguished after the taxpayer voluntarily requested and fulfilled the conditions for an expedited settlement under Law 197/2022. The taxpayer submitted the necessary demand and payment proof, leading the tax authority to confirm the process's termination without a formal denial. Consequently, the court ruled that the appeal was no longer viable, dismissing the agency's request to continue the litigation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 comma 186, 194, 195, 198 della legge 29 dicembre 2022 n. 197; The voluntary request for and fulfillment of the expedited settlement procedure legally extinguishes the tax controversy, rendering subsequent appeals inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
definizione agevolata estinzione processo IVA accertamento legge 197/2022 ricorso Cassazione contributo unificato sospensione procedimentale tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 comma 186 della legge 29 dicembre 2022 n. 197
Consideratoche: 4.Con nota e memoria illustrativa depositate il 3 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto che si è avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n.
Art. 1 comma 194 della legge 29 dicembre 2022 n. 197
Consideratoche: 4.Con nota e memoria illustrativa depositate il 3 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto che si è avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n.
Art. 1 comma 195 della legge 29 dicembre 2022 n. 197
Consideratoche: 4.Con nota e memoria illustrativa depositate il 3 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto che si è avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n.
Art. 1 comma 198 della legge 29 dicembre 2022 n. 197
Consideratoche: 4.Con nota e memoria illustrativa depositate il 3 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto che si è avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
"doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
art. 1 comma 198 legge 197/22
Alla luce di quanto precededev’essere senz’altro dichiarata l’ estin- zione del processo ele spese del processo restano a carico della parte chele ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22 .

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732
115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184
Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284
8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 4004 /20 22 R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro LAMAROAPPALTI SOCIETÀ PER AZIONI, in persona del legale rappre- sentante p.t., rappresentat a e difes a dall’Avv. Tonio Di Iacovo , Oggetto: definizioneagevolata - estinzione dall’Avv.Delia Berto e dall’Avv. Benedetta Rossi , elettivamente domi- ciliatapresso lo studio dei difensori sito in Roma, viale Castro Pretorio n.122(studio Pirola Pennuto Zei Associati);

–controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio , n.1152/11/2022depositata l’11 marzo 20 2 2 , non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio , è stato sostanzialmente rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale diRoma n. 3412/ 2 3/2020 la quale ha accolto i l ricors o introduttivo dell a società Lamaro Appalti S.p.a. , proposto avverso l’ avvis o di accerta- mentoper I VA relativ o a ll’ an no di imposta 20 1 4 . 2.L’Agenzia rettificava la dichiarazione d’imposta per il periodo di im- posta,ritenendo che l’IVA relativa a costi per contratti di sponsorizza- zioneerogati in favore di un’associazione sportiva dilettantistica , per la parte eccedente il limite di euro 200.000,00 fissato dall’art.90 comma8 della legge n.289/2002, fosse indetraibile per difetto di ine- renzae congruità con l’attività di impresa esercitat a . 3.Avverso la decisione di appello che annulla l’atto impositivo propon e ricorsoper Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato ad un unico mo- tivo, cui resist e la contribuente con controricorso.

Anteriormente all’udienza, con nota e memoria illustrativa depositat e , rispettiva- mente,il 3 e 6 ottobre 202 3 l a società ha reso noto di aver adito alla definizione agevolata di cui alla l. n.197/2022 offrendo a corredo do- cumentazione sull’intervenuto pagamento , chiedendo inizialmente la sospensionee poi l’estinzione del processo . Consideratoche: 4.Con nota e memoria illustrativa depositate il 3 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto che si è avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197. 5.Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la presen- tazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. 5.1.

Parte contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica di tal i domand e nonch é ricevuta del versamento tramite F24, per gli avvisi impugnati e non risulta , allo stato, notificato alcundiniego della definizione. Nel dettaglio, la documentazione prodotta, per quanto qui interessa, è la seguente: - copia della domanda di definizione agevolata di cui al comma 195, art. 1 della Legge n. 197/2022 presentata e riguardante l’avviso n. TK3065401203/2018, avente ad oggetto una pretesa maggiore IVA anno2014; -l’attestazione dell’avvenuto ricevimento della domanda di definizione agevolata, riguardante l’avviso di accertamento n. TK3065401203/2018,per pretesa maggiore IVA anno 2014, acquisita dall’Agenziadell’Entrate con apposito protocollo .

6. Alla luce di quanto precededev’essere senz’altro dichiarata l’ estin- zione del processo ele spese del processo restano a carico della parte chele ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22 .

7. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defini- zione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrent i , del c.d. "doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5,15 settembre 2022, n. 27244).

P.Q.M.

LaCorte: di