Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34610/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal and orders process extinction due to taxpayer's adoption of simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34610/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal filed by the Revenue Agency against the taxpayers' tax assessment decision extinguished. The taxpayers voluntarily invoked the simplified settlement procedure under Law No. 197/2022, submitting their request and payment by the statutory deadline. Consequently, the Court ruled that the litigation process terminated immediately, shifting procedural costs to the party that initiated the proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 comma 186, 194, 195, 198 della legge 29/12/2022 n. 197; The adoption of the simplified settlement procedure by the taxpayer results in the immediate extinction of the tax litigation process and the allocation of procedural costs to the party that advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified settlement procedure tax litigation extinction Law 197/2022 procedural costs allocation Revenue Agency appeal voluntary withdrawal tax assessment dispute costi della campagna

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 comma 186 della legge 29/12/2022 n. 197
Consideratoche: 4.Con nota e memoria illustrativa depositate il 3 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto che si è avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n.
Art. 1 comma 194 della legge 29/12/2022 n. 197
Consideratoche: 4.Con nota e memoria illustrativa depositate il 3 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto che si è avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n.
Art. 1 comma 195 della legge 29/12/2022 n. 197
Consideratoche: 4.Con nota e memoria illustrativa depositate il 3 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto che si è avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n.
Art. 1 comma 198 della legge 29/12/2022 n. 197
Consideratoche: 4.Con nota e memoria illustrativa depositate il 3 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto che si è avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n.
Art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
"doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
art. 1 comma 198 legge 197/22
Alla luce di quanto precededev’essere senz’altro dichiarata l’ estin- zione del processo ele spese del processo restano a carico della parte chele ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22 .

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732
115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184
Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284
8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 4 875 /20 22 R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Oggetto: definizioneagevolata - estinzione LAMAROAPPALTI SOCIETÀ PER AZIONI, in persona del legale rappre- sentantep.t., SILVANO TOTI HOLDING SOCIETÀ PER AZIONI , in per- sonadel legale rappresentante p.t., rappresentat i e difes i dall’Avv. To- nioDi Iacovo , dall’Avv.

Delia Berto e dall’Avv. Benedetta Rossi , eletti- vamentedomiciliata presso lo studio dei difensori sito in Roma, viale CastroPretorio n.122 (studio Pirola Pennuto Zei Associati); –controricorrenti – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio , n.1239/10/2022depositata il 1 6 marzo 20 2 2 , non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio , è statorigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.11352/17/2019 la quale ha accolto i l ricors o introduttivo dalle so- cietàSilvano Toti Holding S.p.a., quale consolidante, e Lamaro Appalti S.p.a., quale consolidata , proposto avverso l’ avvis o di accertamento perIRES relativ o a ll’ an no di imposta 20 1 2 . 2.L’Agenzia ha accerta to la debenza di maggiore imposizione diretta daparte dell e società disconoscendo costi per contratti di sponsorizza- zioneerogati in favore di un’associazione sportiva dilettantistica , rite- nendoche per la parte eccedente il limite di euro 200.000,00 fissato dall’art.90comma 8 della legge n.289/2002, fosse ro indeducibili . 3.Avverso la decisione di appello che ha annulla to l’atto impositivo propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato ad un unicomotivo, cui resist ono l e contribuent i con controricorso.

Anterior- menteall’udienza, con nota e memoria illustrativa depositat e , rispet- tivamente,il 3 e 6 ottobre 202 3 l e società ha n reso noto di aver adito alladefinizione agevolata di cui alla l. n.197/2022 offrendo a corredo documentazione sull’intervenuto pagamento , chiedendo inizialmente lasospensione e poi l’estinzione del processo . Consideratoche: 4.Con nota e memoria illustrativa depositate il 3 e 6 ottobre 2023 parte contribuente rende noto che si è avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197. 5.Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la presen- tazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. 5.1.

Parte contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica di tal i domand e nonch é ricevuta del versamento tramite F24, per gli avvisi impugnati e non risulta , allo stato, notificato alcundiniego della definizione. Nel dettaglio, la documentazione prodotta, per quanto qui interessa, è la seguente: - copia della domanda di definizione agevolata di cui al comma 195, art.1 della Legge n. 197/2022 presentata e riguardante l’avviso di ac- certamenton. TK30E5404926/2017, avente ad oggetto l’accertamento dipretesa maggiore imposta dovuta ai fini IRES per l'anno 2012; - attestazione dell’avvenuto ricevimento della domanda di definizione agevolata, riguardante l’avviso di accertamento n. TK30E5404926/2017, avente ad oggetto l’accertamento di pretesa maggiore imposta dovuta ai fini IRES per l'anno 2012, acquisita dall’Agenziadell’Entrate con apposito protocollo .

6. Alla luce di quanto precededev’essere senz’altro dichiarata l’ estin- zione del processo ele spese del processo restano a carico della parte chele ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22 .

7. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defini- zione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrent i , del c.d. "doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5,15 settembre 2022, n. 27244).

P.Q.M.

LaCorte: