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Decreto — n. 34594/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax court declares litigation extinguished due to automatic listing in tax authority's database.

Numero d'incarto Decreto — n. 34594/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished after the tax authority listed the case in its database to expedite closure. The lower court found that this listing, pursuant to specific tax law provisions, confirmed the regular definition of the dispute and the absence of any denial. Consequently, the court ruled that the litigation ended automatically, leaving the party who advanced the costs responsible for them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The automatic inclusion of a case in the tax authority's list of extinguished proceedings legally terminates the litigation, barring further proceedings unless parties explicitly request a hearing.

Parole chiave

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litigation extinction tax authority listing automatic closure civil procedure law cost allocation rules abbandono del procedimento impugnazione della cancellazione estensione della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23463/2022 R.G. proposto da LACIDOGNA PAOLOrappresentato e difeso dall’avvocato QUERCIA LUIGI contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Puglia n. 526/ 01/ 2022 depositata il 01/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESS