Cassation court dismisses appeal regarding tax litigation extinction due to procedural listing of the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible and the underlying tax litigation extinguished. The lower court ruled that the case was formally listed for extinction under specific legislative provisions, noting the absence of any denial of the claim. Consequently, the procedural process terminated automatically, leaving the court to dismiss the subsequent appeal on this procedural ground.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: The listing of a case for extinction pursuant to the specified legislative provisions automatically terminates the legal proceedings, barring further appeals unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1892/2021 R.G. proposto da: GUERRISI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’Avv. DE JORIO FILIPPO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE – rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –DIREZIONE PROVINCIALE I ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 1973/03/2020 depositata il 25/06/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO I