Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new law regarding tax dispute timelines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the lower court's finding that the proceedings terminated automatically under the new tax law. The plaintiff argued for a hearing to continue the case, while the defendant relied on the statutory provision stating that listing the case in the transmission list constitutes a regular definition. The court ruled that the specific conditions for automatic extinction were met, thereby ending the litigation without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a case is listed in the transmission list for tax dispute extinction, the proceedings are automatically extinguished unless parties request a hearing.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 32479/2020 R.G. proposto da: CUSUMANO SRL AGRICOLA, rappresentata e difesa dall’Avv. PIGNATONE ROBERTO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE – rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 5003/09/2020 depositata il 23/09/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC