Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to administrative act listing under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinct following an administrative act listing the case under the new procedural law. The tax agency argued that the listing documented the regular conclusion of the dispute, while the cooperative society contended for potential reactivation. The court ruled that the statutory listing automatically extinguished the process, leaving only the option for parties to request a hearing under specific conditions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198, Law n. 197/2022; Art. 391, third comma, Civil Procedure Code: The listing of a case in the administrative register for extinction automatically terminates the civil proceedings, unless parties explicitly request a hearing to continue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27343/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GATTOPARDO A RL ONLUS, rappresentatae difesa dall'avvocato DI FRANCESCO OLINDO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 3989 /29 /2016 depositata il 15/11/2016 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO