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Ordinanza — n. 34486/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as tax debt settled via accelerated payment procedure extinguishing the litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34486/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily settled the disputed tax debt through an accelerated payment procedure. The taxpayer submitted a request for simplified settlement in May 2019, paying the full amount due by the statutory deadline. Consequently, the litigation was legally terminated under the specific provisions governing such settlements, rendering further judicial review unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 13 D.L. 119/2018; Art. 372 c.p.c.: The tax appeal is extinguished by operation of law when the taxpayer requests and completes the accelerated payment procedure before the statutory deadline, with process costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

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tax appeal extinction accelerated payment procedure simplified settlement tax debt discharge litigation termination administrative tax law cost allocation rules tassa di promozione del turismo

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 13 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
civ., di aver presentato, il 29 maggio 2019, domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.L.
Art. 372 cod. proc. civ.
Art. 2697 cod. civ.
Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt.
Artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972
e degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972.
art. 2697 cod. civ
Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24778/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro GOLOSITA' DAL 1885 SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato LUDOVICI PICCONE PARTNERS, rappresentat a e difes a dall'avvocato GIORDANO VITTORIO (GRDVTR78P11C129P) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE - TORINO n. 412/2016depositata il 23/03/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: A seguito di controlli effettuati in capo alla GOLOSITA' DAL 1885 SPA, venivano rilevate irregolarità fiscali in relazione alla detrazione dell'IVA su costi ritenuti indeducibili per il 2008. L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Cuneo in data 12/11/2013 notificava alla società l'avviso di accertamento n. T7S03M101123/2012 con cui recuperava IVA, accessori e sanzioni. L’accertamento si basava sul mancato riconoscimento di costi per "Contributi Promozionali" e "Premi Quantità”, disconosciuti nell'anno di imposta 2007 per difetto di inerenza.

Conclusosi negativamente il contraddittorio, la società proponeva ricorso. La Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, con sentenza n. 103/1/15, depositata il 9/3/2015, osservava che la presentazione delle fatture e la natura delle spese sostenute denotavano l'inerenza dei costi, con conseguente detraibilità. In conclusione, accoglieva il ricorso, con condanna della soccombente alle spese. Proponeva appello l’Ufficio, respinto dalla CTR del Piemonte con la sentenza in epigrafe. Ricorre per cassazione l’Ufficio con un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso la società. Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972. “Erra […] la CTR a ritenere soddisfatto il requisito dell'inerenza a prescindere dall'esame della documentazione prodotta dalla contribuente. Infatti, l'onere della prova del costo è a carico del contribuente, dal momento che si tratta di elementi che concorrono al riconoscimento di diritti dallo stesso vantati, compresi quelli alla riduzione del carico fiscale per deduzioni e detrazioni”.

“Appare, dunque, priva di fondamento giuridico la distinzione effettuata dalla CTR tra costi 'tipici', in relazione ai quali l'onere della prova dell'indeducibilità spetterebbe all'Ufficio 'presumendosi' un collegamento dei costi all'attività aziendale, e i costi che potrebbero avere diverse finalità, relativamente ai quali l'onere probatorio incomberebbe in capo al contribuente. In pratica, la CTR sembrerebbe ripartire l'onere della prova in misura diversa a seconda della tipologia di costo, operando una distinzione non consentita”. A fronte di quanto precede, la contribuente consta aver depositato istanza addì 1 marzo 2023 di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, esponendo – come da documentazione allegata a nota di produzione di documenti ex art.372 cod. proc. civ., di aver presentato, il 29 maggio 2019, domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 13, con versamento in unica soluzione degli importi dovuti entro il termine previsto, ossia entro il 31 maggio 2019.

L’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, al comma 13, stabilisce che, “ in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente”, e che “ le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. Preso dunque atto dell’avvenuto pagamento del dovuto e rilevato, ad ogni modo, esser e decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve dichiararsi l’estinzione del processo. Quanto alle spese, le stesse devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il p