Cassation Court dismisses appeal regarding civil procedure extinction due to lack of specific request for hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by G P S.R.L. against a lower court decision declaring the civil procedure extinct. The lower court ruled that the process ended because the case was listed for extinction under specific legislative provisions, noting no objection was raised. The Court upheld this decision, emphasizing that the statutory extinction mechanism was correctly applied without requiring a separate request for a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When a civil procedure is declared extinct by law due to the absence of a specific request for a hearing, the extinction stands without further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11037/2022 R.G. proposto da : G P S.R.L., elettivamente domiciliato in PALERMO VIA MESSINA N. 4 DOM. DIG., rappresentato e difeso dall’Avvocato CINQUEMANI LUIGI contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n.9210/12/2021depositata il 20/10/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 06/12/2023 Il Preside