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Ordinanza — n. 34457/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to procedural extinction via simplified settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34457/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because the taxpayer filed a simplified settlement agreement in 2019, fulfilling all payment obligations. The taxpayer had previously appealed a tax authority decision regarding negative income components and cost deductions, which the lower court had partially allowed. The court ruled that the procedural extinction took precedence over the substantive merits of the appeal, rendering the cassation request inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 23/10/2018 n. 119; Art. 372 c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by operation of law if the taxpayer files a simplified settlement agreement and pays the due amount within the statutory deadline, thereby terminating the litigation regardless of pending appeals.

Parole chiave

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tax proceeding extinction simplified settlement agreement procedural termination tax dispute resolution payment of tax debt assistenza amministrativa fiscale internazionale contenzioso tributario deduzione per spese

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
civ., di aver presentato, il 29 maggio 2019, domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.L.
Art. 372 cod. proc. civ.
Art. 2697 cod. civ.
Considerato che: Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt.
Artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972
e degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972.
Art. 109, comma 2, TUIR
Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 109, comma 2, TUIR.
Art. 112 cod. proc. civ.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale si denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.
art. 2697 cod. civ
Considerato che: Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.
art. 112 cod. proc. civ
Con l'unico motivo del ricorso incidentale si denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24780/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro GOLOSITA' DAL 1885 SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato LUDOVICI PICCONE PARTNERS, rappresentat a e difes a dall'avvocato GIORDANO VITTORIO (GRDVTR78P11C129P) -controricorrente e icorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE - TORINO n. 411/2016depositata il 23/03/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: A seguito di controlli effettuati in capo alla GOLOSITA' DAL 1885 SPA venivano rilevate irregolarità fiscali in relazione a componenti negative di reddito per il 2007. L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Cuneo in data 27/12/2012 notificava alla società: - l'avviso di accertamento n. T7S08M101155/2012, con cui accertava un maggior reddito d’impresa, senza recupero d’imposta per compensazione con perdite dichiarate; - l'avviso di accertamento n. T7S08M101123/2012, con cui, in considerazione del maggior reddito accertato, recuperava IRAP, IVA, accessori e sanzioni.

L’accertamento si basava sul mancato riconoscimento di costi per difetto di inerenza, competenza e documentazione e su rettifica delle rimanenze. Conclusosi negativamente il contraddittorio, la società proponeva ricorso. La Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, con sentenza n. 59/1/13, depositata l’8/7/2013, osservava che, in presenza di contestazioni dell’Ufficio, era onere della parte provare la deducibilità dei costi. In conclusione, respingeva i ricorsi riuniti, con condanna alle spese. Proponeva appello la società, parzialmente accolto dalla CTR del Piemonte con la sentenza in epigrafe, che per l’effetto dichiarava deducibili le voci di costo dettagliate in dispositivo, mandando l’Ufficio per la rideterminazione di imposte e sanzioni.

Ricorre per cassazione l’Ufficio con due motivi. Resiste con controricorso la società, che spiega altresì ricorso incidentale con un motivo. Considerato che: Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972. “Erra […] la CTR a ritenere soddisfatto il requisito dell'inerenza a prescindere dall'esame della documentazione prodotta dalla contribuente. Infatti, l'onere della prova del costo è a carico del contribuente dal momento che si tratta di elementi che concorrono al riconoscimento di diritti dallo stesso vantati, compresi quelli alla riduzione del carico fiscale per deduzioni e detrazioni”.

“Appare, dunque, priva di fondamento giuridico la distinzione effettuata dalla CTR tra costi 'tipici', in relazione ai quali l'onere della prova dell'indeducibilità spetterebbe all'Ufficio 'presumendosi' un collegamento dei costi all'attività aziendale, e i costi che potrebbero avere diverse finalità, relativamente ai quali l'onere probatorio incomberebbe in capo al contribuente. In pratica, la CTR sembrerebbe ripartire l'onere della prova in misura diversa a seconda della tipologia di costo, operando una distinzione non consentita”. Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 109, comma 2, TUIR.

“La CTR ha ritenuto che dalla documentazione prodotta risultasse che le componenti negative, pur riferibili all'anno precedente (2006), emergessero successivamente (2007) al periodo in cui avrebbero dovuto essere contabilizzate (2006); in realtà, in ossequio al principio di competenza economica […], il contribuente avrebbe dovuto dichiarare i ‘resi di merce’ nell'esercizio della restituzione (ovvero il 2006), ossia alla data della consegna, a prescindere dal momento di emissione della nota di credito (2007) […]”. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

È censurabile la sentenza impugnata “laddove ha annullato il rilievo ‘premi quantità su vendite’ per la sola parte costituita dalla fattura emessa da Auchan spa […], ritenendo, invece, che sui restanti componenti negativi in contestazione contenuti in tale rilievo la società non avesse interposto debita impugnazione”. A fronte di quanto precede, la contribuente consta aver depositato istanza addì 1 marzo 2023 di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, esponendo – come da documentazione allegata a nota di produzione di documenti ex art.372 cod. proc. civ., di aver presentato, il 29 maggio 2019, domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 13, con versamento in unica soluzione degli importi dovuti entro il termine previsto ossia entro il 31 maggio 2019.

L’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, al comma 13 stabilisce che, “ in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente”, e che “ le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. Preso dunque atto dell’avvenuto pagamento del dovuto e rilevato esser e in ogni caso decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve dichiararsi l’estinzione del processo. Quanto alle spese, le stesse devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.