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Ordinanza — n. 34440/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal for omitting substantive proof analysis in VAT refund denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34440/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Court's decision which had granted a taxpayer's appeal for a VAT refund without addressing the tax authority's substantive objections. The taxpayer argued that the authority failed to explicitly rule on the burden of proof regarding missing accounting documents due to theft, while the authority contended the claim was inadmissible. The court held that because the authority had contested the refund's validity on merits, the lower court was legally required to examine the evidence and could not simply dismiss the appeal based on formal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: When the tax administration contests the validity of a claimed credit on substantive grounds, the court of first instance must examine the burden of proof and cannot limit its decision to formal inadmissibility.

Parole chiave

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VAT refund denial burden of proof tax administration contest omission of reasoning Cassation quashing indagine per frode iva rimborso dell'IVA rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
Considerato che: Con il primo motivo di ricorso si denuncia: nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 49 D.Lgs. n. 546 del 1992
Art. 56 D.Lgs. n. 546 del 1992
Art. 2697 cod. civ.
art. 112 cod. proc. civ
Considerato che: Con il primo motivo di ricorso si denuncia: nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5069 del 15/03/2016
Come rilevato già da Sez. U, n. 5069 del 15/03/2016 (Rv.
Sez. U, n. 21765 del 29/07/2021
Cass. n. 18427/12
Cass. n. 27580/18
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29662/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro TOFALO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAVOIA 84, presso lo studio dell’avvocato COVELLA ARTURO (CVLRTR75C07L738Q), rappresentato e difeso dall'avvocato ARANEO MARIO (RNAMRA77E14L738F) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della BASILICATA - POTENZAn. 329/2017 depositata i l 03/05/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: TOFALO Pasquale, con istanza del 31 ottobre 2013, chiedeva il rimborso dell'IVA esposta nella dichiarazione per l'anno di imposta 2008 a seguito di cessazione dell'attività d'impresa. L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 7 agosto 2014, richiedeva la documentazione contabile relativa all'anno in questione, onde verificare la legittimità del rimborso. In data 28 agosto 2014, il contribuente rispondeva che la documentazione contabile era stata oggetto di furto, allegando denuncia sporta presso i Carabinieri di Potenza.

L’Ufficio emetteva provvedimento espresso di diniego, avverso il quale il contribuente proponeva vanamente ricorso. Indi il contribuente proponeva appello, accolto, invece, dalla CTR con la sentenza in epigrafe, sulla base della sufficienza dell’esposizione, tempestiva, del credito in dichiarazione, senza necessità della compilazione del modello VR. Per la cassazione di questa propone ricorso l’Agenzia con due motivi, cui resiste il contribuente con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso si denuncia: nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Sia nel provvedimento di diniego che negli atti relativi ai gradi di merito, con particolare riguardo all’appello, l’Agenzia aveva evidenziato “come la parte ‘non avesse adempiuto in alcun modo al proprio onere probatorio, poiché nonostante l’espressa richiesta di documentazione contabile si è limitata ad affermare l’esistenza del furto allegando la denuncia fatta’”. Su tale questione, pur ritualmente devolutale, la CTR ha omesso di pronunciare. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 56 D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n, 3, cod. proc. civ.

“Si eccepisce in subordine [che] la CTR non ha rilevato il mancato assolvimento [de]ll’onere della prova da parte del contribuente il quale non ha presentato la documentazione contabile espressamente richiesta dall’Ufficio […]” È fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo. L’Agenzia allega e dimostra di aver devoluto sia alla CTP che alla CTR – nel resistere ai rispettivi ricorsi del contribuente – la questione del non avere questi provato l’esistenza del credito chiesto a rimborso, essendosi limitato ad addurre il furto della documentazione contabile, senza tuttavia essersi attivato per la ricostruzione e “a fortiori” produzione della stessa.

L’inottemperanza all’onere probatorio costituisce in effetti una delle due ragioni informanti il provvedimento di diniego del rimborso (l’altra essendo la tardività dell’istanza), giusta la motivazione di esso riprodotta per autosufficienza in ricorso. Sul punto mette soltanto conto di specificare che –a differenza di quanto opinato in controricorso – l’essere il dispositivo di detto provvedimento volto ad esplicitare (solo) l’inammissibilità dell’istanza per tardività non obnubila il concorrente rilievo, svolto in motivazione, altresì dell’inottemperanza all’onere probatorio: rilievo, quest’ultimo, che, nella prospettazione agenziale, era bensì compresso, ma non posto nel nulla, dal vizio originario dell’inammissibilità, tanto da essere stato comunque, come detto, correttamente coltivato in giudizio, in via logicamente gradata rispetto al pur insistito profilo formale.

A fronte di quanto innanzi, dunque, la CTR, una volta condivisa, sul preliminare piano formale, la prospettazione del contribuente in ordine alla non necessità della presentazione del modello VR ai fini del rimborso, ritenendo sufficiente, sulla base della giurisprudenza di legittimità, la manifestazione di volontà estrinsecata attraverso la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro RX4, ed una volta affermata la tempestività di siffatta manifestazione di volontà da parte del contribuente, con conseguente ammissibilità dell’istanza, non avrebbe potuto accogliere “tout court” l’appello del medesimo; invece, avrebbe dovuto addentrarsi nel merito della controversia, affrontando il “thema” dell’esistenza, legittimità e quantificazione del credito azionato, in quanto propriamente controverso.

Invero, siffatti requisiti del credito non derivano dalla pura e semplice sua esposizione in dichiarazione. Come rilevato già da Sez. U, n. 5069 del 15/03/2016 (Rv. 639014 - 01), “in tema di rimborso d'imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio ‘quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum’”.

Siffatto principio è stato ribadito, recentemente, da Sez. U, n. 21765 del 29/07/2021, la quale, in motivazione, dopo averlo richiamato e fatto proprio, più particolarmente altresì osserva che “il credito che nasca […] dal coacervo delle poste detraibili che prevalgano sul debito, e che quindi eccedano l'imposta liquidata, esiste in quanto ne sussistano i fatti generatori, sicché non è sufficiente che sia esposto in dichiarazione, né è necessario che sia accertato dall'Amministrazione (Cass. n. 18427/12; n. 27580/18)”. A cagione di ciò, avendo l’Agenzia contestato il credito (oltreché sul piano formale) anche nel merito, incombeva alla CTR di decidere su tale contestazione, siccome ricompresa nel perimetro decisorio affidatole.

Il non averlo fatto, comporta la lamentata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Ne consegue che, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame ed altresì, all’esito, per la regolazione tra le parti delle spese, comprese quelle del presente grado di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Per l’effetto, in relazione al motivo accolto, cassa la sente