Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination upon listing in the closure registry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the lower court listed the case in the registry for the automatic closure of proceedings. The plaintiff, Santarsiero Anna, challenged this decision against the Revenue Agency, arguing for the continuation of the dispute regarding tax liability. The court ruled that the statutory listing mechanism automatically terminates the process, leaving the party who advanced costs responsible for the expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The automatic extinction of proceedings upon listing in the closure registry terminates the legal action, and the party who advanced costs bears the expenses unless the other party requests a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5967/2022 R.G. proposto da: SANTARSIERO ANNA, rappresentata e difesa dall’Avv. DE BONIS VITTORIO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –DIREZIONE PROVINCIALE POTENZA; avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. BASILICATA n. 183/01/2021 depositata il 03/08/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL