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Ordinanza — n. 34407/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court rejects VAT refund claim for exempt activities, ruling no right to deduction exists under EU Directive. Outcome: Claim dismissed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34407/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the tax agency's appeal against a lower court that had granted a VAT refund to a healthcare provider. The provider argued that EU Directive 77/388 allowed a full refund for inputs used in exempt medical activities, but the court found no such right. The court ruled that the Directive only permits deduction for resale of goods, not for direct use in exempt services, thereby rejecting the refund claim.

Regesto Legislator

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Art. 13, Parte A, n. 1, lett. b), Direttiva 77/388/CEE; The right to VAT deduction does not extend to inputs directly used in exempt activities, as the Directive only permits deduction for the resale of goods acquired for exempt purposes.

Parole chiave

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VAT refund claim exempt medical activities Directive 77/388 input tax deduction resale of goods tax liability Italian Supreme Court rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 13, Parte A, n. 1, lett. b), Direttiva 77/388/CEE
Rilevato che: In data 28 dicembre 2004, CASA DI CURA D’ANNA SRL, oggi IMMOBILIARE WOLF SRL, chiedeva la restituzione dell'IVA versata nell'anno di imposta 1994 sul presupposto che, per effetto dell'applicabilità dell'art. 13, parte A, n.
Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Considerato che: Con il primo motivo di ricorso si denuncia: ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa motivazione, non potendo essere considerata motivazione la mera adesione acritica del giudice d'appello alla sentenza di primo grado.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia: ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art.
Art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992
civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 2946 cod.
Art. 2946 cod. civ.
546 del 1992 e comunque per intervenuta prescrizione ex art. 2946 cod. civ., la CTR l’ha rigettata ritenendo che fosse stato rispettato il termine decennale di prescrizione.
art. 2946 cod. civ
546 del 1992 e comunque per intervenuta prescrizione ex art. 2946 cod. civ., la CTR l’ha rigettata ritenendo che fosse stato rispettato il termine decennale di prescrizione.

Giurisprudenza citata

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CGUE, Sez. 5, ord. 6 luglio 2006, cause riunite C-18/05 e C-155/05
Sez. U, Sentenza n. 355 del 13/01/2010
Sez. U, Sentenza n. 355 del 13/01/2010 (Rv.
Sez. U, Sentenza n. 20752 del 31/07/2008
610768 - 01) e Sez. U, Sentenza n. 20752 del 31/07/2008 (Rv.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30788/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro IMMOBILIARE WOLF SRL già CASA DI CURA D'ANNA SRL -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - PALERMO n. 3663/2017depositata il 21/09/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere Andrea Antonio Salemme.

Rilevato che: In data 28 dicembre 2004, CASA DI CURA D’ANNA SRL, oggi IMMOBILIARE WOLF SRL, chiedeva la restituzione dell'IVA versata nell'anno di imposta 1994 sul presupposto che, per effetto dell'applicabilità dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della direttiva CEE/77/388 del 17 maggio 1977 (cd. sesta direttiva sull’IVA), conseguirebbe la rimborsabilità dell'imposta relativa ad operazioni di fornitura di beni e servizi destinati all'esercizio di attività esenti, tra cui quella dalla medesima esercitata, in ambito sanitario, con conseguenti riconoscimento dell'iva non detratta pari al 95% dell'imposta versata, a fronte della detrazione di gran lunga minore spettante in osservanza del regime cd. del “pro rata”.

Specificava la contribuente che l'istanza non poteva considerarsi tardiva, poiché lo Stato italiano non aveva ancora recepito la direttiva, per cui non si era ancora verificato il presupposto della restituzione. Avverso il silenzio rifiuto, la contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTP di Palermo, che, con sentenza n. 252/04/12, pronunciata il 20/03/2012 e depositata il 16/05/2012, l'accoglieva, ritenendo, come emerge dallo stralcio della motivazione riportato in ricorso, “ex se” applicabile la suddetta previsione della direttiva. Proponeva appello l’Ufficio, respinto dalla CTR, con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione:

Si condividono […] le argomentazioni e motivazioni dei primi giudici in quanto aderenti alla fattispecie, né l’Ufficio ha prodotto elementi utili a modificare l'orientamento di questo Collegio; quanto alla prescrizione invocata dall’A.E. si rileva che risulta rispettato il termine decennale, essendo stato chiesto nell'anno 2004 il rimborso dell'IVA indebitamente versata relativa all'anno 1994. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con tre motivi. La contribuente resta intimata. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso si denuncia: ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa motivazione, non potendo essere considerata motivazione la mera adesione acritica del giudice d'appello alla sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia: ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 2946 cod. civ., atteso che, a fronte della specifica richiesta di dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità “ab origine” del ricorso introduttivo per intervenuta decadenza dal diritto al rimborso sulla base dell'art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992 e comunque per intervenuta prescrizione ex art. 2946 cod. civ., la CTR l’ha rigettata ritenendo che fosse stato rispettato il termine decennale di prescrizione.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia: ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto la giurisprudenza unionale ed interna ha sancito la non rimborsabilità dell’IVA per operazioni di acquisto destinate all’esercizio di attività esenti. Fondato è il terzo motivo, con assorbimento degli altri due. Premesso che la CTR, richiamando la sentenza di primo grado, ha implicitamente ritenuto che dall’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva derivasse una posizione soggettiva di vantaggio in capo alla contribuente, azionabile mediante rimborso nei limiti dell’ordinaria prescrizione decennale, viene primieramente in conto che, in realtà, l’art. 13 cit. non fonda affatto una tale posizione soggettiva.

Invero, CGUE, Sez. 5, ord. 6 luglio 2006, in cause riunite, C- 18/05 e C-155/05, Casa di cura privata Salus s.p.a. e Villa Maria Beatrice Hospital s.r.l., in materia di “altre esenzioni” di cui all’art. 13, parte B, della sesta direttiva, rispetto alle esenzioni elencate nella parte A, ha affermato che “la prima parte dell'art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari dev'essere interpretata nel senso che l'esenzione da essa prevista si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un'attività esentata in forza del detto articolo, in quanto l'imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell'acquisto iniziale dei detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione”.

Sez. U, Sentenza n. 355 del 13/01/2010 (Rv. 610768 - 01) e Sez. U, Sentenza n. 20752 del 31/07/2008 (Rv. 604643 - 01) hanno espressamente condiviso detto insegnamento, affermando che, “in tema di IVA, la prima parte dell'art. 13, parte B, lett. c), della VI direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari-Sistema comune di imposta sul valore aggiunto va interpretato, secondo la Corte Europea (Ord. del 6 luglio 2006, cause riunite C-18/05 e C- 155/05), nel senso che l'esenzione da essa prevista si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un'attività esentata in forza del detto articolo, in quanto l'imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell'acquisto iniziale di detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione”.

In ragione di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, questa Suprema Corte è abilitata a decidere la causa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso spiegato dalla contribuente avverso il provvedimento di diniego. Ne consegue l’integrale compensazione tra le parti delle spese dei gradi di merito. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo secondo tariffa, seguono invece la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i primi due; per l’effetto cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio. Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito. Condanna CASA DI CURA D’ANNA SRL, oggi IMMOBILIARE WOLF SRL, a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese