Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished without a substantive ruling on the merits. The lower court found that the insertion of the case into a specific list by the Tax Agency triggered automatic termination under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022. Consequently, the court ruled that the procedural process ended by operation of law, leaving the parties unable to pursue the claim unless they specifically requested a hearing under Article 391 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The automatic extinction of a civil proceeding due to the transmission of a list by the Tax Agency terminates the process by operation of law, barring further action unless a hearing is explicitly requested.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27740/2022 R.G. proposto da: TIRO A VOLO PIEVE A NIEVOLE - MONTECATINI, rappresentata e difesa dagli Avv. CIONI VALERIO e TROMBELLA LORENZO, SAUVAGE ISABELLE, rappresentata e difesa dagli Avv. COLI FABIO, RUSSO PASQUALE e PADOVANI FRANCESCO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE -rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. TOSCANA n. 995/06/2022 depositata il 06/09/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINT