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Decreto — n. 34388/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic termination of proceedings under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 34388/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil lawsuit between Roberto Bartoli and the Italian Revenue Agency extinguished. The lower court found that the insertion of the case into a specific list by the Revenue Agency constituted a regular conclusion of the dispute under the new tax legislation. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving the parties unable to pursue the claim further.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The insertion of a case into the list of extinguished proceedings by the Revenue Agency automatically terminates the civil action, barring further litigation unless the parties explicitly request a hearing.

Parole chiave

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procedural extinction Revenue Agency list tax litigation termination automatic dismissal civil procedure code contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale procedura per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22804/2022 R.G. proposto da: BARTOLI ROBERTO, rappresentato e difeso dall’Avv. CONVERTI FRANCESCO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE -rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE -AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI AREZZO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. TOSCANA n. 307/06/2022 depositata il 21/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO