Civil procedure dismissed: tax authority wins on automatic extinction of lawsuit due to administrative listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinct following the tax authority's successful appeal against a lower court's judgment. The lower court had ruled that the lawsuit was extinguished because the tax assessment was listed in the official register of terminated proceedings under specific legislative provisions. Consequently, the court upheld the extinction of the case and assigned the procedural costs to the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The automatic extinction of a civil lawsuit due to the administrative listing of a tax assessment in the register of terminated proceedings, without a specific request to fix a hearing, results in the dismissal of the action and the allocation of costs to the advancing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19359/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ANSELMI SANDRO, rappresentato e difeso dagli avvocati DORIZZI MICHELE e TACCHI VENTURI PIETRO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Veneto n. 118 /02 /2022 depositata il 24/01/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO