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Ordinanza — n. 34362/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as late, upholding notification to legal rep as valid service.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34362/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the Committee's appeal against a tax assessment, ruling the procedural deadline had expired. The lower court declared the appeal inadmissible because the notice was served to the legal representative in 2014, not the company's fiscal domicile. The court affirmed that serving a legal representative constitutes valid notification, thereby validating the earlier service and confirming the appeal was untimely.

Regesto Legislator

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Art. 145 c.p.c.; Art. 21 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 60 c.p.c.; Art. 1 comma 1 lett. c) D.P.R. n. 600/1973: Notification to a legal representative constitutes valid service for a legal entity, rendering an appeal filed after the statutory period inadmissible.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility notification to legal representative statutory time limit fiscal domicile service Cassation procedure dichiarazione fiscale tardiva eccezioni processuali tardive notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 145 c.p.c.
Consideratoche: - il primo motivo di impugnazione deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 145 c od .
Art. 21 D.Lgs. n. 546/1992
Roberto Succio - 4 decorrereil termine, previsto a pena di decadenza, di cui all’art. 21del d.
Art. 60 c.p.c.
Roberto Succio - 3 - questa Corte ha espresso giurisprudenza costante, che il Collegio condividee alla quale intende qui dare continuità, secondo la quale l'obbligodi notificazione degli atti tributari (nella specie avviso di accertamento)presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett.
Art. 1 comma 1 lett. c) D.P.R. n. 600/1973
Consideratoche: - il primo motivo di impugnazione deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 145 c od .
Art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002
Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 25137 del 10/11/2020
Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 34763 del 25/11/2022
Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 21456 del 19/07/2023
Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 10282 del 18/04/2023
Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 14716 del 10/05/2022
Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 23277 del 23/10/2020
Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020
Cass. Unite 30.10.2013 n. 24469
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Testo completo

hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 29888 /20 1 7 R.G. proposto da : COMITATO ORGANIZZATORE DEI XVI GIOCHI DEL MEDITERRANEO PESCARA in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. Vincenzo Di Censo (PEC: avvvincenzogiuseppedicenso@puntopec.it); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

Oggetto:notifica accertamentoex art.145c.p.c. Cons.Est. Roberto Succio - 2 - resistente - avversola sentenza d ella Commissione tributaria regionale del l ’Abruzzo n.411/06/2016 depositata in data 02 / 05 /201 7 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 24/11/2023dal C onsigliere Roberto Succio ; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli che ha chiesto rigettarsi il ricorso; Rilevatoche: - il comitato qui ricorrente impugnava l’avviso di accertamento notificatoglia fini IVA per l’anno 2008, in forza della redazione di PVCda parte della GdF; - la CTP dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto tardivamente proposto; - appellava il contribuente; - la CTR con la pronuncia qui gravata ha rigettato l’appello, confermandola sentenza di primo grado; - ricorre a questa Corte il Comitato ridetto con atto affidato a due motivi di gravame; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

Consideratoche: - il primo motivo di impugnazione deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 145 c od . p roc . c iv . e dell’art. 21 del d. Lgs. n. 546 / 1992 per avere la CTR, indicando la data di perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento impugnato, erroneamente ritenuto correttamente perfezionatasi dettanotifica nei confronti del legale rappresentante del Consorzio contribuente,Mario Di Marco, in data 5 dicembre 2014; in forza di ciò,il ricorso proposto in data 13 febbraio 2015 non sarebbe quindi tardivo; - il motivo è infondato;

Cons.Est. Roberto Succio - 3 - questa Corte ha espresso giurisprudenza costante, che il Collegio condividee alla quale intende qui dare continuità, secondo la quale l'obbligodi notificazione degli atti tributari (nella specie avviso di accertamento)presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973 non esclude la possibilità, prevista dall'art. 145, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 263/2005, di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in viaalternativa a quella nella loro sede (e non più in via residuale) , direttamente alla persona f isica che le rappresenta (purch é ne sianoindicati nell'atto la qualità, nonché la residenza, il domicilio ola dimora abituale : negli esatti termini Cass.

Sez. 5 Ordinanza n. 25137 del 10/11/2020 , seguita da Cass. Sez.5, Ordinanza n. 34763 del 25/11/2022 , nonché da Cass., Sez. 5, n. 21456 del 19/07/2023, Cass., Sez. 5 , n. 10282 del 18/04/2023; Cass., Sez. 5 , n. 14716 del 10 /05/ 2022 ); - tale conclusione è , peraltro, del tutto logica e coerente con la disciplina tributaria alla luce delle considerazioni sistematiche illustrate da Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 23277 del 23/10/2020 , secondo cui la notifica dell'avviso di accertamento al legale rappresentante della società è valida anche se eseguita in un comunediverso da quello del domicilio fiscale della società stessa, attesoche la limitazione territoriale di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui la notifica degli atti tributari va effettuata nel comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale, nonè posta a garanzia di quest'ultimo, ma a tutela dell'operatività dell'Ufficio,il quale, di conseguenza, ha la facoltà, ma non l'obbligo di avvalersi di tale disciplina e può sempre svolgere ulteriori ricercherispetto al domicilio fiscale della società al fine di seguire proceduredi notifica più garantiste; - pertanto, la notifica perfezionata nei confronti del legale rappresentantein data 5 dicembre 2014 è corretta e idonea a far Cons.Est.

Roberto Succio - 4 decorrereil termine, previsto a pena di decadenza, di cui all’art. 21del d. Lgs. n. 546 / 1992; - nel ritenere quindi inammissibile il ricorso di fronte alla CTP, il giudice dell’appello ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi; - alla luce della decisione che precede, l’esame del secondo motivo diviene privo di interesse per il ricorrente ed è pertanto inammissibile, non potendo in ogni caso – alla luce della inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio – produrrealcun effetto sulla sentenza impugnata; - come è noto, l'inammissibilità del ricorso rende inutile l'esame delle questioni di merito da parte del giudice (Cass. 11675 del 2020)e rende in conseguenza ultroneo l'esame delle questioni in questo giudizio.

Infatti, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, o l’impugnazione tout court , in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia eventualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devonoritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, così come non ha l'onere di impugnare la mancata pronuncia su di esse, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione(v., da ultimo, Cass.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020, in conformità a Cass., Sez. Unite, 30.10.2013, n. 24469); - le spese di lite sono regolate dalla soccombenza e sono liquidate comeda dispositivo ; p.q.m. Cons.Est. Roberto Succio - 5 rigettail ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di litein favore di parte controricorrente che liquida in euro 8.000,00 , oltre aspese prenotate a debito. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza deipresupposti processu