Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed due to extinction of proceedings by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the appeal filed by SITAL SRL against a lower court's decision declaring the civil proceedings extinct. The lower court found that the case was extinguished pursuant to Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022 following the transmission of the case list to the Revenue Agency. Consequently, the court upheld the extinction of the process and the allocation of costs to the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 e 200, L. 197/2022; When the transmission of the case list to the tax authority documents the regular conclusion of the dispute and the absence of a denial, the proceedings are extinguished by operation of law, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2432/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e difensa dall’Avvocatura Generale Dello Stato. contro SITAL SRL,rappresenta e difesa dall’Avv COSSU BRUNO unitamente all' Avv MIGLIOLI MARCO avverso SENTENZA dellaCOMM.TRIB.REG.EMILIA-ROMAGNA n.1579/ 13/ 2016 , depositata il 13/06/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 04/12/2023 Il Presidente