Court declares civil process extinguished due to administrative act listing case closure under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil process extinguished following an administrative act listing the case's closure under specific tax legislation. The lower court ruled that the insertion of the case into the official list documented the regular termination of the dispute as required by the new law, noting no formal objection was filed. Consequently, the court held that the proceedings ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The process is extinguished upon the administrative listing of the case's closure, unless parties request a hearing to contest the extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8297/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e difensa dall’Avvocatura Generale Dello Stato. contro COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA IN LCA, ALIGROS SPA, rappresenta e difesa dall’Avv LUCISANO CLAUDIO unitamente all'Avv. STEVANATO DARIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA - ROMAGNA n.2332/ 5/ 2016 depositata il 27/09/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 04/12/2023 Il Presidente