Cassation court dismisses tax agency appeal declaring tax litigation extinguished by administrative listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The lower court found that the tax authority's inclusion of the case in a specific administrative list, pursuant to the 2022 law, documented the regular conclusion of the dispute without any denial of the tax claim. Consequently, the court held that the procedural extinction was valid and the appeal lacked merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax authority includes a case in a statutory list for extinguishing proceedings, the litigation is deemed concluded and the appeal against such extinction is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1115/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CHIUCCARIELLO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFIERI MARCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.4833/05/2022 depositata il 17/06/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESS