Italian tax court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following a lower court's ruling on a 2016 decree. The tax authority argued that the case was definitively resolved under new laws, while the defendant contended otherwise. The supreme court upheld the extinction based on the automatic termination provisions of the relevant fiscal procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The court establishes that tax proceedings automatically terminate upon the transmission of the list of extinguished judgments, with costs remaining on the party who advanced them unless an audience is requested.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27004/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CENTRO ODONTOIATRICO MEDICO SPECIALISTICO DOTT IACOVONE SRL, rappresentato e difeso dagli avvocati ESPOSITO ROBERTO, CUTARELLI DANIELA e ALTIERI ROBERTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Basilicata n. 171 / 01/2016 depositata il 13/04/2016 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO