Cassation court dismisses appeal against lower court ruling declaring civil proceedings extinct due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by SI TEL IMPIANTI SRL against the Calabria Regional Court's decision. The lower court declared the civil proceedings extinct because the case was listed in a specific registry under Article 1 of Law No. 197/2022, which automatically terminates litigation upon transmission of the tax authority's list. The court upheld this procedural outcome, confirming that the automatic extinction rule prevails over the parties' request to schedule a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a case is listed in the statutory registry for tax authority transmission, the civil proceedings are automatically extinguished without the need for a specific judicial declaration, and the parties cannot request a hearing to revive the process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4703/2017 R.G. proposto da : SI TEL IMPIANTI SRL, rappresenta e difesa dell’Avv. TINELLI GIUSEPPE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e difensa dall’Avvocatura Generale Dello Stato. avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. CALABRIA n.1763/ 4/ 2016 depositata il 05/07/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 04/12/2023 Il Presidente