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Decreto — n. 34257/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic filing of judgment in the registry list.

Numero d'incarto Decreto — n. 34257/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil proceedings extinguished after the lower court confirmed the automatic filing of a judgment in the registry list. The plaintiff argued for a hearing, but the defendant relied on the statutory rule that such filing terminates the case. The court upheld the dismissal because the procedural requirement for automatic filing was met, rendering further litigation unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The filing of a judgment in the registry list automatically extinguishes the civil proceedings, barring further hearings unless parties explicitly request one.

Parole chiave

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extinction of proceedings registry list filing automatic termination civil procedure law judgment filing condono delle spese procedurali continuazione dell'esecuzione procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4102/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e difensa dall’Avvocatura Generale Dello Stato. contro PROFILO SRL,rappresentata e difes a dall' Avv SPECIALE PAOLO avverso SENTENZA dellaCOMM.TRIB.REG. MARCHE n.585/ 5/ 2016 depositata il 16/09/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 04/12/2023 Il Presidente