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Decreto — n. 34234/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax authority's declaration of lawsuit extinction due to procedural time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 34234/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Mantini S.R.L. against a lower court ruling that declared the civil lawsuit extinct. The tax authority argued that the procedural timeline mandated by the 2023 decree had been met, resulting in the automatic termination of the case. The court upheld this outcome, confirming that the process ended as the statutory conditions for extinction were satisfied.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court establishes that a civil lawsuit is extinguished by operation of law when the specific procedural deadlines for declaring the extinction of judgments are fulfilled, barring a request for a hearing.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation statutory time limits civil procedure code automatic termination administrative appeal judicial deadline contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, codice di procedura civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7494/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MANTINI S.R.L., rappresentata e difesa da ll’avvocato FEMMINELLA MARCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Abruzzo SEZ.DIST. Pescara n. 627/02/2022 depositata il 21/10/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCES