Civil procedure dismissed: tax court declares process extinguished due to automatic listing of judgment finality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished after the lower court listed the case for automatic finality under the 2023 tax reform. The plaintiff argued for a hearing to contest the tax assessment, but the defendant relied on the statutory provision that listing the case in the finality schedule constitutes a regular definition of the dispute. The court ruled that since no explicit denial of finality was recorded, the process terminated by operation of law, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The listing of a case in the schedule for the declaration of extinction of proceedings constitutes a regular definition of the dispute, automatically extinguishing the process unless the parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25123/2021 R.G. proposto da MAZZI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato VENTIMIGLIA GIOVANNI ALDUINO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Veneto SEZ.DIST. Verona n. 357 /02 /2021 depositata il 26/02/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO