Italian tax court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new 2022 law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a lower court's ruling on the automatic termination of proceedings. The case involved a dispute between the Italian Revenue Agency and a company regarding the formal extinction of a tax judgment under specific 2022 legislative provisions. The court upheld the decision that the process ended by operation of law, leaving the burden of costs on the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The process is automatically extinguished upon the transmission of the list of concluded cases, unless parties request a hearing under Art. 391 cod. proc. civ.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4088/2017 R.G. proposto d a AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PROFILO SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato SPECIALE PAOLO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Marche n. 583 /05/2016 depositata il 16/09/2016 , ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Ro