Cassation court dismisses tax agency appeal regarding extinction of tax litigation due to procedural listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The lower court found that the case was properly listed for extinction under specific legislative provisions, noting the absence of any formal objection to the closure. Consequently, the court upheld the decision that the procedural timeline mandated the termination of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The court rules that tax litigation is extinguished upon proper listing in the designated register, unless parties explicitly request a hearing to continue the process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4313/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MAZZA ERCOLE, rappresentato e difeso dall’avvocato DE LORENZI MAURIZIO unitamente all'avvocato SAPONARO FABIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Puglia SEZ.DIST. Taranto n. 2199/29/2022 depositata il 09/08/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC