Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new legislative provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings mandated by new legislative reforms. The lower court ruled that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute, thereby satisfying statutory requirements for extinction. Consequently, the appeal was dismissed as the underlying legal action had already ceased to exist in accordance with the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The automatic extinction of tax proceedings upon inclusion in a specific list terminates the legal action, barring further appeals unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27591/2022 R.G. proposto da : BIFIN SPA, rappresentata e difesa dall’AvvocatoPAGNOTTA NICOLA e MARTIN STEFANIA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n.561/ 07/ 2022 depositata il 21/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO