Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination upon listing in the 2023 tax declaration list.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the taxpayer's appeal against the tax agency. The lower court ruled that the case terminated automatically because the tax dispute was included in the mandatory list for the 2023 tax declaration, satisfying the statutory conditions for extinction. Consequently, the appeal was dismissed as the underlying legal controversy had already ceased to exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: When a tax dispute is listed in the declaration of extinction of proceedings, the process extinguishes automatically, barring further litigation unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3344/2023 R.G. proposto da PRETTI MAURO, rappresentato e difeso da se stesso contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa nel precedente grado di giudizio dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sardegna SEZ.DIST. S assari n. 432/3/2022 depositata il 26/06/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR