Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination upon listing in the new accelerated procedure registry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the Agency's request to list the case in the new accelerated procedure registry. The lower court ruled that this listing, under the new law, automatically terminates the proceedings without a formal denial of the tax assessment. Consequently, the appeal was dismissed as the substantive dispute had already ended by operation of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198, Law n. 197/2022; Art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023: The listing of a tax case in the new accelerated procedure registry automatically extinguishes the proceedings, rendering further appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3649/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro BOSCAFIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., rappresentata e difesa nel precedente grado di giudizio dal dott. BALIETTI PIERLUIGI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Abruzzo n. 441/ 06/ 2022 depositata il 12/07/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC