Cassation court dismisses appeal against tax decree declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the taxpayer against a tax authority decree declaring the litigation extinguished. The lower court ruled that the procedural timeline for challenging the tax assessment had expired, triggering automatic extinction under specific legislative provisions. Consequently, the court upheld the decision that the legal process terminated without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the statutory period for filing a tax appeal expires without a request to fix a hearing, the litigation is extinguished, and the court must declare extinction rather than examine the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11833/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CANTATORE GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato TINELLI GIUSEPPE, unitamente all'avvocato DE LORENZI MAURIZIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. LECCEn.2326/22/2020 depositata il 09/11/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC