Italian tax court declares tax litigation extinguished due to automatic listing in the 2023 tax law schedule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic inclusion of the case in the 2023 tax law schedule. The plaintiff, Silva Martin Jeffrey, challenged a decision by the Agenzia delle Entrate regarding tax liability, while the State Attorney General argued the procedural timeline mandated by the new law. The court ruled that the statutory provisions for automatic extinction applied, terminating the proceedings without a substantive judgment on the tax merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is automatically listed in the statutory schedule for extinguishment, the proceedings terminate by operation of law without the need for a formal ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3486/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SILVA MARTIN JEFFREY, rappresentato e difeso dall'avvocato MARTORANO DARIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campanian. 5896/ 12/ 2022 depositata il 31/08/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC