Court declares tax litigation extinguished due to procedural listing under new 2023 law reducing court times.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the tax authority's request for a decree based on a new procedural listing. The lower court found that the inclusion of the case in the special list under Article 1, paragraphs 186 and 200 of Law No. 197/2022 documented the regular conclusion of the dispute without a formal denial. Consequently, the court ruled that the process was extinguished by operation of law, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198, Law No. 197/2022; Art. 40, comma 3, D.L. No. 13/2023: The inclusion of a case in the special list for expedited extinction proceedings constitutes a regular conclusion of the dispute, thereby extinguishing the litigation by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3132/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro N.G. S.R.L. INDUSTRIA ALIMENTARE PUGLIESE rappresentata e difesa dall’avvocato SANZO' FRANCESCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Puglia n. 1846/ 23/ 2022 depositata il 01/07/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE