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Decreto — n. 34108/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax appeal extinguished due to automatic termination upon listing in the closure registry.

Numero d'incarto Decreto — n. 34108/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished after the lower court listed the case in the closure registry. The tax agency argued that this listing, per the new law, signifies the regular conclusion of the dispute without any pending objections. Consequently, the court ruled that the procedural extinction is automatic and the case terminates without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The listing of a tax dispute in the closure registry automatically extinguishes the proceedings, rendering further judicial intervention unnecessary unless parties request a hearing.

Parole chiave

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tax appeal extinction closure registry listing automatic procedural termination tax dispute resolution administrative litigation closure opposizione di terzo contenzioso tributario procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6057/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CAMPEGGIO TRE PINI, rappresentato e difeso da ll’avvocato CECCIO GIANFILIPPO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia SEZ.DIST. M essina n. 8753/02/2022 depositata il 17/10/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCE