Civil procedure dismissed: tax authority wins on extinction of lawsuit due to timely filing of tax declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished after the tax authority successfully argued that the taxpayer's timely filing of a tax declaration satisfied the statutory requirements for case closure. The lower court had ruled that the absence of a formal objection to the declaration meant the legal dispute was resolved under specific tax law provisions. Consequently, the court upheld the extinction of the proceedings and assigned the costs to the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The filing of a tax declaration in compliance with legislative deadlines automatically extinguishes the corresponding civil litigation, barring further claims unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6123/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MAGLIONE MIRAMARE SRL (incorporata della TEODORO SRL) , rappresentat a e difesadall'avvocato BOTTACCHIARI ROBERTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Abruzzo n. 567/ 07/ 2022 depositata il 22/09/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCES