Italian tax court dismisses appeal due to partial annulment of tax assessment requiring new trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a tax assessment regarding the sale of historical properties in Sicily. The tax agency had previously issued a rectification notice and contested the declared capital gains, but subsequently partially annulled the original tax assessment notice. Because this annulment occurred immediately before the hearing without proof of notification to the taxpayer, the court ordered a remittal to a new hearing to ensure the taxpayer's right of defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: When a tax authority partially annuls an assessment notice prior to the hearing without notifying the taxpayer, the case must be remitted to a new hearing to guarantee the right of defense.
Parole chiave
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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7653/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro LIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Barberini, 12, presso lo studio dell’Avv. E. Tonelli e rappresenta to e dife so dall’Avv. Giuseppe Caforio, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. UMBRIA n. 689/2014, depositata il 17/11/2014; IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre2023 dal consigliere Rosanna Angarano ; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore generale, Mario Fresa, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; Rilevato che:
1. L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti diGiuseppe Lio, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. harigettato l’appello avverso la sentenza della C.t.p. di Perugia che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2007, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito ai fini Irpef.
2. Il contribuente, comproprietario per la metà di tre immobili siti in Siracusa,di rilevante interesse archeologico, li alienava (unitamente al comproprietario FondazioneSac. Prof Pietro Castelli) con tre separati atti pubblici del 25 giugno 2007, registrati il successivo 13 luglio. Rispetto a due di dette convenzioni l’Agenzia delle Entrate emetteva, ai fini dell’imposta di registro, avviso di rettifica e liquidazione con il quale determinava il valore in euro 1.097.940,00. Detto avviso era oggetto di separato ricorso. L’Ufficio,inoltre, con l’atto impositivo oggetto del presente giudizio, contestava al ricorrente, con riferimento ai medesimi due immobili, l’omessa dichiarazione della plusvalenza che assumeva realizzata a seguitodella vendit a, supponendo, in ragione del valore accertato ai fini dell’imposta di registro, una plusvalenza di euro 497.642,24.
2. L’Agenzia delle entrate,in data 1° novembre 2023, ha depositato memoria con la quale ha ribadito le proprie conclusioni. Tuttavia, con successiva notaversata nel fascicolo telematico in data 13 novembre 2023 ed accettata dalla Cancelleria il giorno 14 novembre 2023 ha reso noto di aver provveduto all’annullamentoparziale dell’atto impositivo . Cons. est. Rosanna Angarano 3 Considerato che:
1. Con la nota depositata il 13 novembre 2014, ed accettata dalla Cancelleria solo nella giornata di ieri, l’Ufficio, ha reso noto di aver provveduto all’annullamento parziale dell’atto impositivo e di aver rideterminato la plusvalenza tassabile nella minor somma di euro 10.497,00, determinata per differenza tra il corrispettivo di cessione ed il costo rivalutato, con conseguente rideterminazione delle sanzioni.
2. Il deposito del documento comprovante l’annullamento parziale è avvenuto nell’imminenza dell’adunanza camerale e, allo stato non vi è prova nemmeno della rituale notifica del medesimo al contribuente. Pertanto, si rende necessario, nel rispetto del contraddittorio e per garantire il diritto di difesa del contribuente, rinviarela causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinviala causa a nuo